In questo contributo ci soffermiamo sugli aiuti destinati a finanziare l’attività ordinaria dell’azienda: ma come vanno contabilizzati questi contributi? Quale il corretto trattamento fiscale e contabile a cui sono soggetti?
Nell’ambito degli aiuti alle imprese per combattere gli effetti della pandemia, sia lo Stato che talune Regioni hanno previsto la concessione di particolari aiuti destinati a finanziare il capitale circolante.
Per circolante deve intendersi il “capitale circolante”, cioè l’ammontare delle risorse che sono destinate a finanziare l’ordinaria attività operativa di un’impresa (acquisti di merci, acquisti di altri beni e servizi, ecc. ).
Gli aiuti destinati al circolante sono quindi sia gli aiuti destinati a coprire particolari costi aziendali, come sono – ad esempio – tutti i bonus locazione, sia quelli destinati non a coprire specificatamente uno o più costi ma destinati a finanziare l’ordinaria attività aziendale.
In tale ultima ipotesi, solitamente i provvedimenti prevedono un obbligo di rendicontazione a carico del beneficiario il quale deve dimostrare, mediante allegazione dei documenti di spesa regolarmente quietanzati, a quali costi il contributo viene intendersi riferito.
Vista la particolare destinazione, individuata nella riduzione dei costi di esercizio, tali aiuti rientrano nella categoria dei contributi in conto esercizio e non presentano particolari difficoltà operative, salvo evidenziare alcuni inconvenienti che possono derivare dalla corretta applicazione delle norme civilistiche in tema di bilancio d’esercizio.
L'argomento è stato ulteriormente approfondito nell'articolo: L’Agenzia conferma: gli aiuti al circolante sono in conto esercizio
Aiuti al capitale circolante
La vasta gamma delle agevolazioni introdotte per combattere gli effetti economici causati dalla pandemia da Cobid-19 comprende anche alcuni aiuti che, direttamente o indirettamente, sono qualificabili come aiuti al “circolante”.
La finalità principale di tale tipologia di aiuti è quella di rendere disponibile la liquidità necessaria per sostenere la riduzione del fatturato e/o il sostenimento degli ordinari costi gestionali nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività a causa della pandemia.
Tali aiuti possono essere concessi sia nella forma di finanziamenti agevolati e/o garantiti, sia nella forma del contributo a fondo perduto.
Ad esempio, tra gli innumerevoli provvedimenti emanati, costituiscono aiuti al circolante, nella forma tecnica del contributo a fondo perduto, le misure previste dai seguenti provvedimenti:
- Art. 58 del decreto legge n. 104/2020 (decreto agosto), Fondo per la filiera della ristorazione per il contribuito a fondo perduto sugli acquisti di prodotti di filiere agricole e alimentari;
- Regione Umbria, Sostegno al capitale circolante delle imprese ricettive colpite dall’emergenza sanitaria Covid-19, POR-FESR 2014-2020 Asse 3 Azione 3.2.1;
- Regione Puglia, Sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, FESR/FSE 2014-2020, Titolo II Capo 3 Circolante e Capo 6 Circolante Turismo;
- Regione Sicilia, Sostegno al capitale circolante delle imprese, PO FESR 2014/2020 – Azione 3.1.1.04.
Nell’ambito degli aiuti al capitale circolante, però, possono essere presenti taluni contributi che, a differenza di altre misure alquanto semplificate (esempio: bonus locazione e simili), presentano o possono presentare invece alcuni particolari risvolti di tipo contabile.
Classificazione dei contributi nella prassi
Per considerare tali particolari risvolti contabili, è necessario prima verificare la natura dei contributi per il capitale circolante.
A tal fine, si ritiene opportuno indicare brevemente quale sia il trattamento e contabile dei contributi, così come emerge dalla attuale e consolidata prassi professionale.
Come è noto, nella pratica è possibile individuare le seguenti diverse tipologie di contributi a ciascuna delle quali corrisponde un diverso trattamento fiscale e un diverso trattamento contabile;
- i contributi in conto esercizio rientranti nell’ambito dell’art. 85, lett. h, del TUIR, tassabili con il criterio di competenz