Costi black list: l’inizio di una attività di controllo, se preclude la possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni mediante ravvedimento operoso, a maggior ragione non consente di vanificare la risposta sanzionatoria con la semplice presentazione, dopo che le attività di verifica hanno avuto inizio, di una dichiarazione integrativa.
La Cassazione su dichiarazione integrativa e costi black list
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 23702 del 28/10/2020, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di dichiarazione integrativa e costi black list.
Nel caso di specie, la controversia concerneva l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, in relazione alla contestata omessa separata indicazione, nel quadro RF delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta 2002 e 2003, di costi derivanti da operazioni di acquisto di beni provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata (Cipro, Corea, Libano, Singapore, Malaysia, Svizzera), provvedeva ad irrogare le sanzioni previste dall’art. 8, comma 3-bis, Dlgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria, già soccombente in primo grado, ritenendo insussistente la violazione contestata, e pienamente legittima la dichiarazione integrativa presentata per correggere il quadro RF delle predette dichiarazioni dei redditi, e quindi applicabile la diversa sanzion