Il litisconsorzio nel processo tributario è un argomento complesso: oggi analizziamo un caso che riguarda l’imposta di registro. Nel caso in cui oggetto dell’impugnazione sia l’avviso di liquidazione in rettifica e l’impugnazione proposta da uno dei coobbligati sia fondata su elementi impositivi comuni a tutti i destinatari, è configurabile un vero e proprio litisconsorzio necessario.
E’ particolarmente interessante la sentenza della Corte di Cassazione n. 29643 del 14 novembre 2019.
Litisconsorzio necessario: i principi espressi sull’imposta di registro
Gli Ermellini, dopo aver ribadito[1] che, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, l’obbligazione per il pagamento dell’imposta di registro grava sulle parti contraenti in solido, sicché deve essere esclusa la sussistenza tra le stesse, sul piano processuale, di un litisconsorzio necessario (conf. Sez. 5, Sentenza n. 16917 del 31/07/2007, Sez. 5, Sentenza n. 14305 del 19/06/2009, Sez. 5, Sentenza n. 24063 del 16/11/2011), hanno affermato che nella fattispecie in esame, per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’Amministrazione finanziaria:
“l’atto impositivo coinvolge, nell’unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione, una pluralità di soggetti ed il ricorso, pur proposto da alcuni degli obbligati, ha ad oggetto non la singola posizione debitoria dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione”.
In applicazione di questo principio – Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7840 del 27/03/2017 – , la Corte ha cassato le sentenze di merito che, senza previa integrazione del contraddittorio, avevano deciso le impugnazioni proposte da taluni condividenti avverso un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro dovuta in relazione ad un’operazione, attuata con distinti negozi, di divisione di quote sociali, attesa la valutazione unitaria compiuta dall’Ufficio e la posizione comune oggetto delle impugnazioni.