Proseguiamo l'approfondimento delle tematiche legate al 5 per mille iniziato nel precedente articolo: Cinque per mille IRPEF: attività ed enti a cui può essere destinato, le Amministrazioni erogatrici
Cinque per mille: gli elenchi
L’accreditamento ottenuto con l’iscrizione negli elenchi degli enti potenzialmente beneficiari del cinque per mille tenuti dai Ministeri citati e dal CONI permette a questi ultimi di formare degli elenchi permanenti pubblicati sui loro siti web entro il 31 Marzo di ogni anno (a partire quindi dal 2022). Questi elenchi sono rivisti ogni anno sulla base delle nuove iscrizioni, degli errori corretti, delle revoche e delle cancellazioni intervenute.
Il rappresentante legale dell’ente beneficiario ha l’obbligo di comunicare al Ministero competente o al CONI le variazioni dei requisiti per l’accesso al cinque per mille nei successivi trenta giorni dal verificarsi dell’evento che causa la variazione mediante presentazione, preferibilmente ma non obbligatoriamente telematica, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Se l’ente perde i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei beneficiari, il rappresentante legale di esso deve sottoscrivere e trasmettere all’Amministrazione competente, entro i successivi trenta giorni, la richiesta di cancellazione dall’elenco citato (art. 8 del DPCM citato).
Vedi anche: I soggetti non profit che accedono al beneficio del 5 per mille 2020
I Ministeri citati ed il CONI effettuano i controlli sugli iscritti agli elenchi per verificare il mantenimento dei requisiti di iscrizione e, se questi vengono a mancare, dispongono l’esclusione dell’ente dal riparo del cinque per mille e la sua cancellazione dall’elenco permanente degli enti beneficiari. Sulla base di questi controlli le Amministr