Le prove provenienti dal processo penale che giudica sui medesimi fatti sono utilizzabili nel processo tributario? I dubbi della Cassazione…
Inutilizzabilità delle prove in ambito penale
Con ricorso per Cassazione una società a responsabilità limitata contestava che le prove assunte a suo carico fossero “inutilizzabili” perché raccolte senza l’osservanza delle disposizioni previste dal codice di procedura penale.
Secondo il ricorrente, infatti, la verifica subita – dalla quale erano emersi indizi di reato per violazioni sussumibili ex artt. 2 e 8 del D. Lgs. n. 74/2000 – rivestiva natura sostanzialmente penale, determinando – di conseguenza – l’applicazione dell’art. 220 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale secondo il quale “quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”.
Nel rigettare il ricorso, invece, gli Ermellini hanno (ancora una volta) messo in evidenza che nell’ordinamento tributario non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, come previsto in ambito penale dall’ art. 191 c.p.p. ai sensi del quale “le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate”.
Se vuoi approfondire leggi:
“Utilizzabilità dei documenti irritualmente acquisiti”
L’ordinanza della Cassazione n. 20358 del 28.09.2020
Secondo la Suprema Corte, infatti:
“(…) “tale principio è stato introdotto nel “nuovo” codice di procedura penale, e vale, ovviamente, soltanto all’interno di tale specifico sistema procedurale (v. art. 191 c.p.p.)”, con la conseguenza che “l’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso” (cfr. Cass. n. 8344 del 2001; conf. Cass. n. 13005 del 2001, n. 1343 e n. 1383 del 2002, n. 1543 e n. 10442 del 2003, Cass. n. 8605/2015)” (Ordinanza Cassazione n. 20358/2020).
Quindi, escludendo i casi nei quali viene in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale (quali l’inviolabilità della libertà personale, del domicilio), l’irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non comporta – di per sé – la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso.
La Corte, inoltre, ha avuto cura di precisare che l’attività istruttoria che la Guardia di finanza svolge ai sensi dell’art. 33 del DPR n. 600/1973 e degli artt. 52 e 63 del DPR n. 633/1972 riveste carattere amministrativo con conseguente inapplicabilità dell’art. 24 Cost. in materia di inviolabilità del diritto di difesa.
Per questo motivo tali indagini devono essere considerate in modo distinto rispetto alle indagini che gli stessi militari conducono in veste di polizia giudiziaria “dirette all’accertamento dei reati, con l’osservanza di tutte le prescrizioni dettate dal codice di procedura penale a tutela dei diritti inviolabili dell’indagato”.
E nemmeno il rinvio alle norme del codice di procedura penale previsto dall’ art. 70 del DPR n. 600/1973 e dall’art. 75 del DPR n. 633/1972 può assumere valore dirimente dal momento che:
“come chiarito da questa Corte – cfr. Cass. n. 959/2018 – l’espressa previsione contenuta nelle disposizioni da ultimo citate, in base alla quale l’applicazione delle norme processualpenalistiche “in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni” è contenuta nell’ambito di “quanto non diversamente disposto” dalle disposizioni dei predetti decreti, rende evidente che l’utilizzazione a fini fiscali di dati e documenti acquisiti dalla G.d.F. operante quale polizia giudiziaria è subordinata solo ed esclusivamente al rispetto delle disposizioni dettate dalle norme tributarie (nella specie, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 63), fatti salvi, in ogni caso, i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico, come