Il socio della società estinta ha diritto all’intero credito di imposta dell’ente poiché la cancellazione dal registro è un fenomeno successorio?
Essendosi verificato, nel caso di società estinta, un fenomeno di comunione sui beni appartenenti alla società cancellata, ciascun socio è legittimato ad esercitare i poteri gestori, quindi a far valere il diritto al rimborso del credito Iva per la totalità e non solo pro quota?
Per i crediti della società estinta il diritto al rimborso è riconosciuto, pro quota, ai soci?
A tali interrogativi ha dato una precisa risposta una recentissima sentenza del giudice di legittimità, che si pone in contrasto con la prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Socio di società estinta: il diritto al rimborso del credito IVA
Il socio succede alla società estinta per ottenere il credito IVA.
Il socio della società estinta ha diritto a ottenere la restituzione dell’intero credito di imposta dell’ente.
La cancellazione dal registro imprese, infatti, comporta un fenomeno successorio e le attività si trasferiscono in regime di proprietà indivisa tra tutti i soci.
La cancellazione dal registro delle imprese non legittima l’azione del liquidatore.
Tale assunto è stato statuito dalla Cassazione, con la sentenza 19641 depositata il 21 settembre 2020.[1]
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La vicenda oggetto di studio della Cassazione
Il fisco ha negato la restituzione del credito ovvero il rimborso perché l’istanza era stata presentata dal liquidatore dopo l’estinzione dell’ente.
L’ex liquidatore e socio hanno proposto ricorso dinanzi il giudice tributario che ha in toto accolto le doglianze dei ricorrenti.
La decisione è stata parzialmente riformata in appello.
Il giudice del gravame, infatti, ha appurato che,a seguito della cancellazione, il socio era legittimato ad ottenere una quota di rimborso in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.
L’ex liquidatore e socio hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando, in sostanza, un’errata applicazione della disciplina normativa
Pronuncia
Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno ritenuto fondata la doglianza.
Essi hanno sottolineato che l’impugnazione era stata proposta dallo stesso soggetto nella duplice veste di ex liquidatore e di socio.
Il liquidatore della società già cancellata dal registro imprese, tuttavia, non ha alcuna legittimazione nei confronti dell’ente, con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto.
Diversamente, invece, il socio agisce «nell’interesse della cosa comune».
Gli Ermellini hanno richiamato il principio affermato dalle sezioni Unite (6070/2013) secondo il quale qualora all’estinzione della società di persone odi capitali sussistano rapporti non definiti, si determina un fenomeno di tipo successorio.
Ne consegue così che l’obbligazione si trasferisce ai soci così come i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione che si trasferiscono in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Pertanto, infatti, è esclusa l’ipotesi di litisconsorzio per l’azione individuale di uno dei “comunisti”.
Il giudice del gravame ha errato accogliendo il ricorso limitatamente alla quota di partecipazione al capitale sociale, poiché anche solo il socio poteva agire per ottenere l’integrale rimborso
Conclusioni sulla spettanza o meno del credito IVA al socio di società estinta
Il socio della società estinta può legittimamente agire per ottenere l’intero credito dell’ente.
L’ex socio di società estinta ha diritto a chiedere il rimborso Iva spettante all’impresa per l’intera somma dovuta e non solamente per l’imp