In vista della imminente scadenza relativa alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, è opportuno soffermarsi sull’applicabilità di situazioni di esclusione dagli ISA in caso di operazioni straordinarie quali conferimenti, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc., o ad altre fattispecie che, pur non potendo essere strettamente definite “operazioni straordinarie”, come ad esempio liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o fallimentare, affitto, usufrutto o trasferimento d’azienda, in ogni caso presentano taluni particolari aspetti problematici.
Operazioni straordinarie e cause di esclusione dagli ISA
In presenza di un’operazione straordinaria, generalmente si crea una suddivisione del periodo di imposta, di modo che il contribuente interessato dall’operazione stessa viene a trovarsi in una situazione di anomalo svolgimento dell’attività non facilmente rappresentabile da uno strumento standardizzato, come è il singolo modello ISA.
Si ricorda, infatti che l’ISA nasce come strumento per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, tanto da prevedere anche un sistema premiale per i contribuenti “in linea” con gli standard previsti dagli indicatori.
Nella precedente disciplina degli studi di settore, erano espressamente previste norme per regolamentare talune specifiche fattispecie connesse alla c.d. “mera prosecuzione di attività” svolte da altri soggetti, situazione questa che determinava l’applicabilità degli studi di settore anche alle fattispecie derivanti da operazioni straordinarie che non inficiavano oggettivamente la prosecuzione dell’attività, anche se svolta da soggetti fiscalmente distinti.
Nella disciplina degli ISA, invece, a causa della evidente difficoltà di individuare una situazione di normalità fiscale nelle singole fattispecie di operazioni straordinarie, con il comma 6 dell’art. 9-bis D.L. n. 50 del 2017, il Legislatore ha previsto una causa generalizzata di esclusione, con la conseguenza che il contribuente, oltre a non essere obbligato a presentare il relativo modello, non può vedersi riconoscere i benefici premiali previsti in caso di applicabilità degli ISA.
Proprio sull’applicabilità degli indicatori e del conseguente accesso al regime premiale, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 17/E del 2 agosto 2019, al paragrafo 4, afferma che le operazioni straordinarie, quali ad esempio quelle di trasformazione, di scissione e fusione, conferimento, cessione e liquidazione, appaiono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione di attività.
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Attualmente, quindi, come espressamente indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA 2020, le cause di esclusione, ognuna delle quali contrassegnata da un codice specifico, riguardano le seguenti situazioni:
Codice | Causa di esclusione |
1 | Inizio dell’attività nel corso del periodo di imposta |
2 | Cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta |
3 | Ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 |
4 | Periodo di non normale svolgimento dell’attività |
5 | Determinazione del reddito con criteri “forfetari” |
6 | Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l’attività esercitata |
7 | Esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA) |
8 | Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) |
9 | Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionament |