Le gravi irregolarità di tenuta del libro giornale, dal quale non risultava redatto l’inventario, e le gravi discrasie tra rimanenze iniziali e finali e tra queste e quelle riportate nel modello Unico, non conciliabili proprio per l’assenza dell’inventario, sono già elementi sufficienti a far scattare legittimamente l’accertamento induttivo.
E’ questo, in sostanza, il pensiero espresso recentemente dalla Corte di Cassazione.
La mancata redazione dell’inventario fa scattare l’accertamento induttivo: il fatto
Con distinte impugnazioni una S.n.c. ed i suoi soci proponevano ricorsi innanzi alla CTP di Roma, avverso una serie di avvisi di accertamento, ricorsi che venivano respinti.
La CTR del Lazio confermava la sentenza appellata.
In particolare il giudice d’appello, premessi richiami ai principi generali in tema di presupposti per l’accertamento con metodo induttivo ex art.39 comma 2 DPR n.600/1973, ha affermato che nel caso di specie l’Amministrazione ha applicato tale metodo legittimamente, avendo “indicato specificamente le gravi, numerose e ripetute irregolarità contabili che, così come confermato dai Giudici di prime cure, ha reso inattendibili nel loro complesso…le scritture stesse…”.
Quindi, facendo riferimento diretto alle risultanze del PVC, ha analizzato le irregolarità di tenuta dei libri matricola:
“partendo dal dato sospetto della totale assenza di dipendenti in carico nel periodo dal 2.1 al 5.3.2002, poi corroborato mediante i rilievi in tema di automobili e telefonini utilizzati, tempistica degli interventi effettuati anche nel periodo suddetto e distanze tra i luoghi degli stessi, rilievi in gran parte fondati anche sui report redatti dagli operatori ed acquisiti al processo”.
Ha poi illustrato circa la mancata redazione dell’inventario:
“le gravi irregolarità di tenuta del libro giornale, dal quale non risultava redatto l’inventario, e le gravi discrasie tra rimanenze iniziali e finali e tra queste e quelle riportate nel modello Unico 2003, non conciliabili proprio per l’assenza dell’inventario; ed ancora i contrasti tra le scritture del conto banca e le operazioni risultanti dall’estratto del conto corrente societario; ancora le anomalie del conto cassa, sul quale erano stati rilevati saldi passivi in vari periodi dell’esercizio, nonché gravi incoerenze dei dati di pagamento di varie fatture, l’assenza del piano dei conti, vanamente richiesto dai verificatori, la mancata esibizione di un intero blocchetto di ricevute e la non completa redazione del registro dei beni ammortizzabili ed altre irregolarità di minore rilevanza sistemica.
Alla stregua di tutti tali elementi ha concluso che l’accertamento era stato legittimamente strutturato e motivato, e che nessuna delle obiezioni della contribuente si era rivelata fondata, anche a seguito del contraddittorio amministrativo”.
La società ed i suoi soci ricorrono per la cassazione di tale sentenza.
No inventario, sì accertamento induttivo: le ragioni della Corte
In apertura la Corte (Ordinanza n. 19658 depositata il 21 settembre 2020), afferma che:
“se resta valido il principio generale della liceità e validità di una motivazione per relationem alla sentenza impugnata o ad altri atti acquisiti al processo, a fortiori non può ritenersi eluso l’obbligo motivazionale quando il Giudice riporti parzialmente o integralmente il contenuto di un atto di parte mostrando di averne consapevolmente recepito il contenuto a fondamento della propria decisione, come nella specie è avvenuto sia per la specificità delle questioni trattate, sia perché la CTR, in uno dei pochi passi non riprodotti, ha esplicitamente ancorato il contenuto delle successive argomentazioni a circostanze deducibili dal PVC, consapevolmente assunto quale fonte di riscontro delle stesse (cfr. nel medesimo senso Cass. sez.VI-I ord. 7.11.2016 n.22562)”.
Sul punto specifico delle modalità di effettuazione dell’accertamento, osservano i massimi giudici che:
“la sentenza ha correttamente enunciato i principi che regolano i presupposti che consentono all’Amm.ne di procedere all’accertamento con il metodo induttivo”.
In particolare:
“la CTR ha evidenziato (a tacere di altre minori discrasie o carenze)