Mancata produzione di documenti per istanza di autotutela per causa non imputabile al contribuente o all'emergenza sanitaria da Covid
Ai sensi dell’art. 32 del dpr 600/73 2, “la documentazione non esibita e/o trasmessa su richiesta dell’ufficio non potrà essere presa in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa”.
L’articolo 32 del dpr 600/73 così recita:
"le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma (ora quarto comma) non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile"
Ha valenza giuridica l’istanza di autotutela del contribuente di non aver potuto adempiere alla richiesta dell’ufficio per causa non imputabile (es. fatto del terzo, caso fortuito, forza maggiore)?
Il contribuente può dimostrare, con articolate e puntuali argomentazioni, che la mancata produzione dei documenti prima dell’istanza di autotutela era dovuta a causa a lui non imputabile ovvero all’emergenza sanitaria Covid 19 (es. sanificazione degli ambienti di lavoro, chiusura degli stessi, accesso limitato agli ambienti di lavoro, rotazione del personale negli ambienti di lavoro, malattia o ricovero in ospedale da Covid-19; quarantena da Covid 19)?
La condotta del terzo che ritarda nella consegna della documentazione può essere imputata al contribuente?
Quando rimane legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa?
Dato normativo
Ai sensi dell’art. 32 del dpr 600/73 2:
“la documentazione non esibita e/o trasmessa su richiesta dell’ufficio non potrà essere presa in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa”.
L’articolo 32 del dpr 600/73 così recita: le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma(ora quarto comma) non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
Preclusione amministrativa e processuale di inutilizzabilità della documentazione - Preclusioni probatorie
Tale inutilizzabilità o preclusione probatoria consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e gra