Nell’ambito del licenziamento per giusta causa, il licenziamento per assenza ingiustificata ha suscitato l’interesse della Cassazione. Cerchiamo, attraverso un caso di studio, di comprendere le responsabilità del lavoratore e del datore di lavoro e l’importanza delle valutazioni inerenti l’illecito commesso.
Il licenziamento per giusta causa: premessa
Il licenziamento per giusta causa è un tipo di licenziamento disciplinare giustificato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, di una gravità tale da pregiudicare in modo irreparabile la fiducia che il datore di lavoro ripone nel dipendente e da giustificarne l’estromissione immediata dall’azienda.
Si tratta, pertanto, di un licenziamento in tronco, senza obbligo di dare preavviso per il datore di lavoro[1].
Secondo la dottrina, costituiscono giusta causa non solo comportamenti consistenti in notevoli inadempimenti contrattuali, ma anche comportamenti estranei alla sfera del contratto ed idonei a produrre conseguenze sull’ambiente di lavoro e ad intaccare il vincolo fiduciario tra le parti.
Per approfondire l’argomento leggi:
“Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo tra il DL 18 e il DL 34 del 2020”
“Licenziamento per GMO durante l’emergenza: spetta la NASpI, ma attenzione agli obblighi”
“Licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo nonostante il divieto previsto dal Decreto Rilancio”
I comportamenti estranei al contratto qualificabili come giusta causa di licenziamento
Esempi reali di comportamenti, estranei alla sfera del contratto, che hanno leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario sono:
- la commissione di delitti di usura, estorsione o ricettazione commessi da dipendenti bancari seppur in ambito extra lavorativo;
- l’esercizio dell’attività di prostituzione perpetuata da un dipendente pubblico anche mediante avvisi “pubblicitari” su “siti specializzati”;
- lavoratore trovato positivo all’esito di un controllo anti stupefacenti per i soggetti addetti a mansioni cosiddette a rischio (autista di mezzi di linea);
- violenza sess