DPCM 24 ottobre 2020 – chiusura ristoranti alle 18 e altre regole

Pubblichiamo il testo integrale del DPCM datato 24/10/2020 e presentato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nella mattinata di domenica 25 ottobre, contenente le varie norme per evitare la diffusione del contagio.

Pubblichiamo il testo integrale del DPCM datato 24/10/2020 e presentato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nella mattinata di domenica 25 ottobre.

Nella conferenza stampa il Presidente Conte ha dichiarato che entro martedì dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale il Decreto con la previsione di contributi a fondo perduto da far arrivare molto rapidamente sui conti correnti bancari dei soggetti maggiormente colpiti senza necessità di fare ulteriori domande, quindi automaticamente; ha inoltre previsto altri contributi in generale, tra cui per gli affitti e la non debenza della seconda rata IMU (per settori maggiormente colpiti), aspettiamo quindi novità a brevissima scadenza. [precedentemente il contributo per la chiusura ristoranti aveva queste regole: Bonus ristoranti: contributo a fondo perduto a favore operatori della ristorazione ]

Il testo è scaricabile cliccando più sotto sul tasto rosso PDF==>>

Indichiamo qui di seguito solo alcune delle principali norme purtroppo introdotte:

CARTELLO CON NUMERO MASSIMO PERSONE AMMESSE

E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblicia aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

 

CHIUSURA RISTORANTI, GELATERIE, BAR, PUB, PASTICCERIE

Ai sensi della lettera ee) le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
AL TAVOLO: il consumo il tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

ALBERGHI CON RISTORANTE: resta consentita senza limiti di orario la ristorazione degli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

asporto e DOMICILIO: resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto;
 

SERVIZI ALLA PERSONA

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonomi abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano assunti i protocolli di sicurezza anticontagio;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro
 

ALBERGHI APERTI

Alberghi: le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di 1 m negli spazi comuni

 

FORTEMENTE RACCOMANDATO NON SPOSTARSI

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Si tratta di una raccomandazione; non è un obbligo; non serve autocertificazione. Il Governo chiede di essere responsabili, non girare per le strade se non proprio necessario.
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PALESTRE PISCINE ECC.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
 

ATTIVITA’ AL DETTAGLIO

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre la distanza interpersonale di almeno 1 m, che gli ingressi avvengono in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni
 

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25 ottobre 2020
CommercialistaTelematico
 
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