D.L. n. 129/2020: stop ai pignoramenti

A fronte della continuata emergenza per Covid-19 arriva un stop ai pignoramenti effettuati dall’Agenzia Entrate Riscossione presso terzi, effettuati su salari, stipendi… Analisi del nuovo DL n. 129/2020 in materia di riscossione che contiene ulteriori proroghe fino al 31 dicembre 2020

stop ai pignoramentiLo stop ai pignoramenti dall’Agenzia Entrate – Riscossione

Le novità introdotte dal D.L. n. 129 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”, sono state lette dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, che ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq).

Tra le misure del nuovo provvedimento, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Per approfondire leggi: “Quando nel pignoramento presso terzi il debitore è l’agente della riscossione”

Puntiamo, quindi, la nostra attenzione sullo stop ai pignoramenti, rilevando che in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che i cittadini possono utilizzare i servizi online presenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’app Equiclick, e ricevere assistenza rivolgendosi al Contact Center al numero 060101.

Inoltre, rimangono disponibili gli indirizzi di posta elettronica attivati dall’Agenzia appositamente per le situazioni urgenti e ai quali è possibile inviare la richiesta semplicemente allegando un documento di riconoscimento.

Tali canali di assistenza, con il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono preferibili rispetto agli sportelli che rimangono comunque aperti su appuntamento.

Vediamo nel dettaglio la norma di proroga sui pignoramenti.

 

La norma di proroga

L’art.1, del D.L. n. 129/2020, al comma 2, interviene sull’art. 152, comma 1, del D.L. 34/2020, conv. con modif. dalla L. n. 77/2020, spostando il termine finale dal 15 ottobre al 31 dicembre.

Pertanto, sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche’ a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 – 19 maggio 2020 – e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

 

La sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni

FAQ n. 13

In caso di pignoramento dello stipendio subito prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, il datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

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Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del D.L.n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.

Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del D.L. Rilancio e fino al 31 dicembre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 2 gennaio 2021.

 

Sullo stesso argomento leggi:

“Sospensione della riscossione: chiarimenti dal Fisco – Diario Quotidiano del 23 Ottobre 2020”

“Stop ai pignoramenti di stipendio e pensione fino ad agosto”

 

A cura di Gianfranco Antico

Martedì 27 ottobre 2020