Stop ai pignoramenti di stipendio e pensione fino ad agosto 2020

Il Decreto Rilancio ha introdotto una sospensione dei pignoramenti su stipendi, pensioni e altre prestazioni di sostegno al reddito (es. cassa integrazione, trattamenti di disoccupazione, maternità, malattia, ecc.).
Così fino al 31 agosto 2020 aumenteranno le somme corrisposte ai lavoratori e beneficiari delle prestazioni in questione, e le somme eventualmente accantonate a titolo di pignoramento dovranno essere restituite al beneficiario.

stop pignoramenti stipendio pensioneSospensione dei pignoramenti di stipendio e pensione

Il Decreto Rilancio, D.L. 34/2020 ha messo in campo numerose misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria, trasformatasi in emergenza economica.

Tra le misure adottate si ricorda l’art. 152 rubricato “Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni”, il quale prevede che nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 (quindi a partire dal 19 maggio 2020) e fino al 31 agosto 2020:

sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data […] aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza”.

Ciò significa che tutti i pignoramenti degli stipendi che sono stati notificati prima del 19 maggio sono sospesi fino ad agosto e le somme in questione tornano nella piena disponibilità del debitore.

Alla fine di tale periodo di sospensione le somme torneranno a essere trattenute – senza bisogno di nuove comunicazioni – da parte del datore di lavoro e dagli enti eroganti (es. INPS).

Su tale argomento, in ragione della sua importanza in materia di lavoro e previdenza, è intervenuto anche l’Istituto Previdenziale, il quale con il Messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020 ne ha chiarito i dettagli e specificato le istruzioni per le prestazioni a sostegno del reddito.

(Per approfondire…“I limiti di pignoramento di pensioni e stipendi”)

 

Stop ai pignoramenti di stipendio e pensione: le prestazioni interessate

Come detto, la sospensione riguarda le somme dovute a titolo di:

  • stipendio e salario;
     
  • altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che vengono erogare in luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
    Tra queste rientrano quindi diverse prestazioni erogate dall’INPS in sostituzione della retribuzione o per le cause di cessazione dei rapporti di lavoro che consentono l’ottenimento di trattamenti di disoccupazione.
    Ad esempio ciò vale per NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola, anticipazione NASpI, TFR del Fondo di Garanzia, integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà), ma anche malattia e maternità.

 

L’iter della sospensione

Come espressamente previsto dall’art. 152 del Decreto Rilancio, le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel periodo interessato dalla sospensione non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.

Restano fermi:

  • gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020;
     
  • le somme (le quali non possono essere rimborsate e sono da ritenere definitivamente acquisite) accreditate anteriormente al 19 maggio all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

 

La gestione delle prestazioni INPS interessate dal pignoramento

L’Istituto Previdenziale dal canto suo stabilisce anche come gestire i pignoramenti su prestazioni dal medesimo erogate.

In particolar modo, per tutto il periodo interessato dalla sospensione, le strutture territoriali non potranno effettuare trattenute o predisporre versamenti in favore dei creditori pignoratizi e dovranno posticipare tutte le relative attività allo scadere del trimestre, salvo modifiche in sede di conversione del Decreto Rilancio.

Qualora fossero stati effettuati accantonamenti di somme dopo il 19 maggio, essi dovranno essere resi disponibili tramite la funzione “Restituzione totale” della procedura di gestione dei pagamenti a terzi.

 

A cura di Antonella Madia

Martedì 23 giugno 2020