Il superbonus del 110% sui lavori di ristrutturazione è una delle agevolazioni più interessanti per i proprietari di immobili. In questo articolo esaminiamo i recenti chiarimenti del Fisco ricordando che il superbonus spetta anche a familiari e conviventi e non solo ai proprietari.
Con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce un primo quadro sulla detrazione del 110%, cd. Superbonus 110 per cento, da ripartire in cinque quote annuali, per le spese relative agli interventi di risparmio energetico “qualificato” e riduzione del rischio sismico, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e si sofferma sulla fruizione del bonus da parte di familiari e conviventi.
Superbonus 110%: normativa di riferimento
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. decreto Rilancio convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.
Il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.
Interventi soggetti alle detrazioni più elevate
In particolare, ai sensi dell’articolo 119, del decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di:
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isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
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sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi