Anche quest’anno dall’INPS ci arrivano le istruzioni per gli sgravi contributivi relativi ai contratti di solidarietà. Come se ne può usufruire? Quali le direttive a riguardo?
Dall’INPS sgravi contributivi per contratti di solidarietà
L’INPS, nella circolare n. 100 del 9 settembre 2020, fornisce le istruzioni operative sugli sgravi connessi ai contratti di solidarietà.
Nella circolare sono dettate le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà̀ in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2019.
(Per approfondire…“Decontribuzione contratti di solidarietà: domande solo online” di Antonella Madia)
La normativa
Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
A favore di tutti i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà è prevista una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione (art. 6 DL n. 510/1996).
Sgravi contributivi per i contratti di solidarietà: soggetti destinatari
I destinatari sono:
- le imprese che al 30 novembre 2019 abbiano stipulato un contratto di solidarietà;
- le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà̀ e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Non sono oggetto di sgravio contributivo:
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166 del 1° giugno 1991;
- contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del Dl n. 182 del 30 aprile 1997;
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n. 190 del 23 dicembre 201, laddove vi siano periodi di paga ante luglio 2018.
Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento.
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura competente, accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà̀ ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di
“Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà̀ accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
A cura di Angelo Facchini
Sabato 12 settembre 2020