Elementi della fattura…a volte qualcosa manca

A volte può capitare che la fattura sia stata emessa da tempo e nessuno si sia mai chiesto se nel documento fossero presenti tutti gli elementi richiesti.
Facciamo il punto sugli elementi obbligatori previsti dalla legge da inserire nelle fatture, alla luce delle novità arrivate con la fatturazione elettronica, che ha cambiato il modo di gestire il ciclo passivo

Come fare a stabilire se nella fattura siano stati indicati tutti gli elementi obbligatori? Si tenga presente che, con l’avvento della fatturazione elettronica, il formato xml ha reso davvero difficile leggere il documento, anche solo per una revisione.

Partiamo dalle disposizioni di legge…

(Per approfondire…“Come comportarsi in caso di fattura elettronica errata?” di Gianfranco Costa e Alberto De Stefani)

 

Elementi obbligatori della fattura: la norma del Dpr 633

elementi obbligatori della fatturaGli elementi obbligatori della fattura sono indicati nell’articolo 21, comma 2, Dpr 633/1972:

La fattura contiene le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;

g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

 g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;

i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo”.

Con riferimento al punto d), tra gli elementi obbligatori della fattura occorre aggiungere, oltre a quanto prevedono alcune altre leggi per specifici settori (es. contributo per smaltimento pneumatici usati, ecc.), il codice fiscale (articolo 6, comma 1, lettera a), Dpr 605/1973), ritenuto non obbligatorio – in via interpretativa – dall’Amministrazione finanziaria (CM 3 agosto 1982, n. 64/E e CM 22 maggio 1981, n. 18/331568).

 

La norma del Codice civile

Secondo l’opinione prevalente, in fattura vanno indicati anche i dati di cui all’art. 2250, codice civile previsti per gli atti e la corrispondenza (capitale sociale versato, provincia e numero di iscrizione al Registro delle Imprese, ecc.).

Infatti, nel precedente articolo 2220 codice civile le fatture sono citate tra i documenti della società per i quali vige l’obbligo di conservazione.


Articolo 2250 cod.civ.

Indicazione negli atti e nella corrispondenza

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d’iscrizione.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.

Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato a una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quartocomma.


Inoltre, mostrando un cambiamento di indirizzo rispetto alle precedenti interpretazioni, la RM 36/E/2008, punto 3.4 afferma che:

«La fattura, ai sensi del comma 2, dell’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e contiene: i dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, il numero di partita IVA e codice fiscale del cedente o prestatore, la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione, la base imponibile, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, indicazioni aggiuntive obbligatorie per ipotesi particolari (es. operazioni non imponibili, esenti, cessione intracomunitaria, cessione ad esportatori abituali, sconto, premio o abbuono, ecc), per le società occorre indicare ulteriori elementi quali l’ufficio del registro presso il quale è iscritta la società, il numero dell’iscrizione, il Capitale Sociale ecc.)».

Ciò è anche confermato dai dati che sono indicati nelle specifiche tecniche elaborate per il sistema di interscambio per le fatture elettroniche (si vedano le specifiche all’indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2451019/Allegato+A+-+Specifiche+tecniche+vers+1.6.1.pdf/a9aa5af5-cbf7-adc5-cbcd-32a26548aa5d e si consulti la pag. 37).

 

A cura di Claudio Sabbatini

Giovedì 24 settembre 2020