Nel caso in cui un soggetto riceva una fattura elettronica non corretta, quali sono i comportamenti da adottare?
Analisi di alcuni casi particolari: fattura per operazioni inesistenti, il caso di errata applicazione del regime impositivo, il caso di errori che non incidono sul calcolo dell’imposta.
Fattura elettronica errata: quali rimedi
Nel caso in cui, non di rado, un soggetto riceva una fattura elettronica errata, è necessario rimediare a tale errore con obblighi che coinvolgono sia l’emittente sia il destinatario della fattura.
La prima regola è che il ricevente la fattura errata deve avvisare l’emittente per permettergli di apportare le dovute correzioni ai sensi dell’articolo 26 del DPR. 633/1972.
Nel caso in cui l’emittente non collabori, il committente deve, come suggerito dall’articolo 6, comma 8, lett. b) del D.lgs. 471/1997, presentare “all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta”.
In poche parole deve emettere un’autofattura.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, ha chiarito che, con l’avvento della fattura elettronica, è possibile emettere l’autofattura precisando nel documento integrativo il codice “TD20” e avendo cura di indicare nei dati del cedente quelli del forni