Sulla disciplina della sospensione delle verifiche fiscali torna il Decreto Agosto fissando una nuova proroga al 15 ottobre 2020. Nello specifico si analizza il caso del contribuente che risulti creditore dalla P.A. di una somma superiore a 5.000 euro…
Sospensione delle verifiche: premessa
L’art.153 del D.L. n. 34/2020 prevede che nel periodo di sospensione di cui all’art.68, commi 1 e 2-bis, del D.L. n. 18/2020, conv., con modif., dalla L. n. 27/2020, non si applichino le disposizioni dell’art.48-bis del D.P.R. n. 602/73.
Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’art.72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.
La norma sospesa
La disciplina recata dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 è stata introdotta dall’art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, successivamente oggetto di più modifiche.
Il citato art. 48-bis, nella sua attua