Bonus facciate interventi di rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi

La detrazione spetta anche per interventi di consolidamento e ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi.

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Riguardo gli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta anche per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi.

La detrazione, inoltre, spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.

Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.

Nel caso di specie, pertanto, l’Istante, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla normativa del settore, potrà fruire del bonus facciate per i descritti interventi che intende realizzare.

 

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Detrazione d’imposta o sconto in fattura o cessione del credito d’imposta

Peraltro, l’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, stabilisce che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019 possono optare:

  1. –> in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione;
     
  2. –> per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.;
     
  3. –> In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

Queste le precisazioni fornite con la risposta n. 411 del 25 settembre 2020 dall’Agenzia delle entrate

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Informazione estrapolata dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Martedì 29 settembre 2020