Bonus facciate: interventi di rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi

Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestìo del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.

In risposta a quesiti posti da un contribuente, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 289 del 31 agosto 2020, afferma che il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestìo del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.

Il bonus facciate spetta, altresì, per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.

Viene, infine, segnalato che l’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, stabilisce che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019 possono optare

– in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

– In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020, sono definite le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi degli intermediari fiscali (ovvero i soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del DPR 22 luglio 1998, n. 322).

Un argomento simile è stato già trattato su CommercialistaTelematico: Rientrano nel “bonus facciate” anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori agevolabili per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali.

Per ulteriori approfondimenti sui bonus edilizi leggi “Legge di bilancio 2021 proposta inviata alla UE (prorogati al 2021 tutti i bonus edilizi)”

 

2 settembre 2020

Vincenzo D’Andò

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico