Nel presente intervento faremo una sintesi delle detrazioni spettanti per interventi di risparmio energetico spettanti ai soggetti che, alle prese con la dichiarazione dei redditi per l’anno 2019, devono verificare la spettanza della detrazione per gli interventi eseguiti.
Nel presente intervento faremo una sintesi delle detrazioni spettanti per interventi di risparmio energetico spettanti ai soggetti che, alle prese con la dichiarazione dei redditi per l’anno 2019, devono verificare la spettanza della detrazione per gli interventi eseguiti.
Non considereremo, invece, le novità – introdotte dall’articolo 119 del Dl 34/2020 – relative alla detrazione del 110%.
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L’analisi procede dapprima esaminando gli interventi previsti dalla Legge finanziaria 2007 e poi con quelli previsti da legge successivamente emanate.
La trattazione avviene in forma sintetica, onde costituire un vademecum operativo.
Risparmio energetico: interventi previsti dalla Legge di bilancio 2007 (Legge 296/2006)
Concetti generali:
Edificio esistente (art. 2 Dm 19 febbraio 2007)
Si precisa che gli interventi di cui al comma 344 devono essere eseguiti su interi edifici, per cui rimangono esclusi dall’agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile (Cm 36/E/2007), come pure non spetta in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con ampliamento (questo vale per tutti gli interventi, commi da 344 a 347, in quanto l’intervento si qualifica come nuova costruzione) e neppure in ipotesi di ampliamento senza demolizione la detrazione spetta limitatamente alle spese riferibili alla parte esistente (non spetta la detrazione solo per gli interventi di cui al comma 344; cfr. Cm 39/E/2010).
Secondo la Cm 13/E/2019 il contribuente deve tenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferibili agli interventi sulla parte esistente dell’edificio da quelle riferibili agli interventi relativi all’ampliamento o, in alternativa, deve essere in possesso di un’attestazione rilasciata dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione, nella quale si attestano gli importi riferibili a ciascun intervento utilizzando criteri oggettivi.
In caso di demolizione e riduzione della volumetria, la detrazione spetta per gli interventi su edifici non sottoposto a vincoli (risposta a interpello 27 giugno 2019, n. 210).
E’ necessario che l’edificio interessato sia già dotato di impianto di riscaldamento (cm 36/E/2007) situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica (Rm 12 agosto 2009, n. 215/E).
Se l’edificio è composto da più unità immobiliari e alcune sono prive di riscaldamento, la detrazione è ammessa solo in relazione a quelle aventi un preesistente impianto (Cm 21/E/2010).
Non è richiesta la presenza dell’impianto di riscaldamento solo per l’installazione di pannelli solari (comma 346), delle schermature solari e