Lavoratori in ferie all’estero: gestione del rientro al tempo del Covid-19

La situazione emergenziale derivante dall’epidemia Covid-19 comporta maggiori accortezze sul luogo di lavoro. Il numero crescente di contagi inoltre, rende maggiormente necessario uno “screening” dei lavoratori che rientrano dalle ferie all’estero.
Ci sono alcuni Paesi dai quali non è possibile rientrare senza accortezze ulteriori, quali l’effettuazione di un tampone o l’isolamento fiduciario. Il Ministero della Salute, con le informazioni pubblicate sul proprio sito, fornisce utili istruzioni per la gestione dei rientri, e tali indicazioni valgono anche per il rientro sul luogo di lavoro.

EsteroNessun obbligo per il rientro da ferie all’estero: quali Paesi?

Stando alle notizie aggiornate al 14 agosto 2020, è consentito rientrare da ferie all’estero senza ulteriori obblighi da Paesi dell’Unione Europea (quindi da: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria) e dai Paesi facenti parte dell’area Schengen (ossia Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).

Inoltre è possibile rientrare senza altri obblighi da: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Diversa è la situazione per alcuni Paesi UE, quali Bulgaria, Romania, Spagna, Grecia, Croazia e Malta, di cui discorreremo più avanti.

Rientro da Paesi non Shengen e non UE: consentito ad alcune condizioni

Per i soggetti che hanno soggiornato in Stati non facenti parte dell’Unione Europea oppure dell’accordo di Schengen, è possibile accedere al territorio nazionale solamente quando esistono alcune specifiche circostanze, ossia:

  • comprovate esigenze lavorative;

  • motivazioni di assoluta urgenza;

  • motivazioni di salute;

  • comprovate ragioni di studio;

  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

È inoltre consentito l’ingresso nel territorio nazionale dai cittadini che risiedono i paesi “white list” (ossia Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay) e cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.

Ad ogni modo, per i soggetti che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea, resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario: ciò comporta che è possibile fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento.

Paesi con obblighi ulteriori a seguito di rientro in Italia dopo ferie all’estero

Ci sono casi nei quali i contagi continuano a una notevole velocità, motivo per cui il Ministero della Salute prevede precauzioni ulteriori. Infatti:

  • per i cittadini che hanno soggiornato in Bulgaria e Romania nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia, è prescritta la quarantena obbligatoria;

  • per i cittadini che hanno soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia, sono previste due diversa alternative:

    1. effettuare un test molecolare o antigenico con tampone nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale con esito negativo; ù

    2. sottoporsi al tampone all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine oppure entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale. Fino all’effettuazione del test, sarà obbligatorio osservare l’isolamento fiduciario.

Oltre a queste due alternative, il Ministero prescrive che il soggetto deve comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale all’ASL di riferimento e segnalare con tempestività tutti i sintomi che dovessero eventualmente insorgere, mantenendo l’isolamento fiduciario.

Divieto d’ingresso

Non è possibile l’ingresso in Italia a partire dal 9 luglio 2020 per persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia.

A partire dal 13 agosto 2020 non è inoltre possibile l’ingresso per chi ha soggiornato o è transitato in Colombia.

Infine si ricorda che non è permesso rientrare in Italia se:

  • è stata diagnosticata la positività al Covid-19;

  • è presente nel soggetto almeno uno dei sintomi del Covid-19 ossia: febbre superiore a 37,5 gradi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita di olfatto o alterazione del gusto, raffreddore e naso che cola, mal di gola e diarrea;

  • si è stati a contatto con soggetti dichiarati positivi al Covid-19.

Per le regole sempre aggiornate dal Ministero della Sanità clicca qui

  • a cura di Antonella Madia

26 Agosto 2020

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