Cappotto termico e bonus 110% sugli interventi di isolamento degli involucri

Il Superbonus 110% per il cappotto termico spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate

bonus 110%Interventi di isolamento termico sugli involucri (cappotto termico)

Definizione

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Tutti i nostri approfondimenti sul superbonus 110% sono pubblicati nella sezione apposita dedicata>>>

Limiti di spesa agevolabili per il cappotto termico

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;

– 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;

– 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.

Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).

La detrazione nella misura del 110% si applica se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

Rientrano tra le spese ammissibili al Superbonus anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25% per cento della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

 

11 agosto 2020

Commercialista Telematico

Altri approfondimenti nella circolare 24/E dell’agenzia delle Entrate

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano dell’11/8/2020 di CommercialistaTelematico