Emergenza Covid-19: i recenti interventi legislativi a favore del Terzo settore

di Salvatore Dammacco

Pubblicato il 14 luglio 2020

Il Terzo settore, un po’ trascurato in un primo momento, è entrato a pieno titolo nei provvedimenti legislativi anche per il notevole contributo di risorse umane che lo stesso ha dispiegato su tutto il territorio nazionale, soprattutto durante l’emergenza epidemiologica. Uno sguardo ai principali provvedimenti legislativi che lo hanno interessato.

terzo settore emergenza covidTerzo settore: nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

L’art. 22, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, già prima della sua conversione nella L. 24 aprile 2020, n. 27, nonché prima di aver subito delle modifiche con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, aveva previsto che le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del Terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, erano autorizzate a riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a nove settimane.

Per raggiungere tale scopo, detti Enti avrebbero concluso uno specifico accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

Detto accordo sarebbe stato superfluo per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

 

Emergenza Covid: modifiche normative al Terzo settore

Lo stesso D.L. n. 18/2020, con il suo art. 35, è intervenuto prontamente, apportando necessarie modifiche al Terzo settore:

  1. prorogando al 31 ottobre 2020, il termine prima fissato al 3 agosto 2020 (cioè entro 24 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore), per la modifica degli statuti degli enti iscritti nei Registri Onlus, delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di promozione sociale (Art. 101, comma 2);
     
  2. limitatamente all’anno 2020 e, in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri (Onlus – art. 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome (L. 11 agosto 1991, n. 266) e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (Art. 7, della L. 7 dicembre 2000, n. 383), qualora la scadenza del termine di approvazione dei bilanci rientri nel periodo emergenziale, possono approvare i propri bilanci entro la suddetta data del 31 ottobre 2020;
     
  3. gli enti ut supra b) sono autorizzati a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille, per l'anno 2017, entro la data del 31 ottobre 2020;
     
  4. per gli enti ut supra b), i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali sono sempre prorogati alla ridetta data del 31 ottobre 2020.

Torna utile ricordare che “lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato dichiarato, per 6 mesi, a decorrere dalla data della delibera assunta dal Consiglio dei Ministri, cioè dal 31 gennaio 2020.

 

Gli interventi ad opera del Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

Come anticipato, gli interventi più corposi in aiuto al Terzo settore, sono stati successivi all’anzidetto D.L. n. 18/2020.

 

A – Contributo a fondo perduto (Art. 25)

In realtà, leggendo l’art. 25, del D.L. n. 34/2020, non si fa riferimento agli enti non commerciali, né tanto meno agli enti del Terzo settore, che rientrano nella predetta categoria di enti non commerciali.

Mentre, nella Relazione illustrativa, si evidenzia la possibilità che gli enti non commerciali possano accedere al contributo in argomento, limitatamente