Quattordicesima pensionati 2020 al via

È in arrivo la quattordicesima mensilità per i pensionati: non spetta però a tutti i soggetti ma solo a chi rientra in specifici limiti reddituali.
Vediamo come funziona l’erogazione della somma e cosa fare in caso di mancata corresponsione.

Quattordicesima pensionati 2020Quattordicesima pensionati 2020: premessa

Con il Messaggio n. 2593 del 25 giugno 2020 l’Istituto Previdenziale ricorda che nel mese di luglio sarà pagata la quattordicesima mensilità 2020 per i pensionati.

La somma, introdotta dal D.L. n. 81/2007, art. 4, co. 1-4, convertito con L. n. 127/200 e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 187, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, è corrisposta nei confronti di soggetti pensionati, i quali abbiano specifici requisiti, reddituali e anagrafici.

Vediamoli meglio.

 

Quattordicesima pensionati: soggetti interessati

Sono interessati dalla corresponsione della 14ª i soggetti che possiedono un reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo, fissato per l’anno 2020 a 515,07 euro.

Restano soggetti all’applicazione della 14ª anche i pensionati con un reddito compreso tra 1,5 volte e fino a 2 volte il trattamento minimo, seppur con un importo inferiore a titolo di quattordicesima mensilità.

In sostanza, l’importo della quattordicesima 2020, sulla base degli anni di contribuzione e sulla base dell’importo della pensione – se spettante – oscillerà tra un minimo di 336,00 euro e un massimo di 655,00 euro.

Per ottenere la quattordicesima è inoltre necessario che il percettore sia titolare di pensione con una età, al 31 luglio 2020, pari o superiore a 64 anni.

Ci sono però soggetti che non percepiscono tale emolumento, quali i soggetti che percepiscono pensioni:

  • da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
  • per i lavoratori extracomunitari rimpatriati;
  • pensioni della ex SPORTASS.

 

La verifica del reddito

Ma quale importo reddituale va preso in considerazione?

Il reddito da prendere in considerazione è differente a seconda che si tratti della prima erogazione oppure di una corresponsione successiva alla prima.

In pratica, in caso di:

  • prima concessione: il reddito da prendere in esame sarà quello percepito nell’anno 2020 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
     
  • concessione successiva alla prima: il reddito da tenere in considerazione comprende sia i redditi conseguiti nell’anno 2020 per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, sia i redditi diversi da quelli appena detti, conseguiti nell’anno 2019.

Come specificato dall’Istituto Previdenziale, per il calcolo e la spettanza della quattordicesima sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande web o inseriti dalle Strutture territoriali nell’applicativo on line, entro il giorno 11 maggio 2020, mentre nel caso di assenza delle informazioni per gli anni 2019 o 2020, sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale, ossia i redditi dell’anno 2016.

In caso di assoluta mancanza di tali redditi, la posizione non è stata elaborata dalla Struttura territoriale.

 

Pratiche scartate

In alcuni casi vi è stato lo scarto della pensione, come nel caso di irreperibilità oppure nel caso in cui in ragione delle informazioni derivanti dalle attività di verifica dell’esistenza in vita, si sia rilevato che i beneficiari hanno un pagamento localizzato all’estero.

Qualora i beneficiari potenziali siano risultati irreperibili, dovrà preventivamente essere sanata la condizione di irreperibilità secondo le indicazioni di cui ai Messaggi n. 2702 del 4 luglio 2018 e n. 4567 del 6 dicembre 2018.

 

Corresponsione d’ufficio

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto:

  • dal 1° agosto, per la Gestione privata ed ENPALS;
  • dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per le pensioni della Gestione pubblica;
  • e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2020;

sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2020.

 

Domanda di ricostituzione

Qualora si ritenga di avere diritto alla quattordicesima e non è stata ricevuta alcuna somma a tale titolo, l’INPS segnala che è possibile comunque presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il sito internet dell’Istituto.

 

A cura di Antonella Madia

Sabato 4 luglio 2020