A tal riguardo sorgono i seguenti interrogativi: l’istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria dei costi delle garanzie fideiussorie deve rispettare il termine biennale?
Sussiste la giurisdizione tributaria in materia di rimborso dei costi sostenuti dal contribuente per la prestazione delle garanzie richieste dalla disciplina normativa?
La risposta a tali interrogativi è stata fornita da un recente intervento del giudice di legittimità.
I costi delle garanzie fideiussorie e il termine biennale dell'azione di rimborso
L'art. 8 della Legge n. 212/00 (Statuto del contribuente) intende tutelare l'integrità patrimoniale dei contribuenti, di modo che va evitato che sui contribuenti ricadano i costi delle garanzie fideiussorie ottenute al fine di ottenere il rimborso di un credito d'imposta.
E’ inapplicabile all'azione di rimborso il termine biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/92, in ragione dell'irriducibilità dei costi al novero degli accessori alla restituzione dei tributi.
L'art. 8, comma 4, della I. n. 212 del 2000, che impone all'amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto: ciò perché l'espressione "ha dovuto richiedere" si deve intendere non nel senso dell'esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, bensì con riferimento alla necessità (intesa come onere) della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito (ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso).
Occorre riconoscere portata generale al diritto al rimborso dei costi per le polizze fideiussorie indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria "(sia che la stessa debba individuarsi con riferimento al credito d'imposta vantato dal contribuente, sia che debba invece individuarsi, come nella specie, con riferimento alla imposta o maggiore imposta pretesa dall'Amministrazione finanziaria in seguito all'avvenuto rimborso del credito IVA)".
Una diversa opzione in effetti frustrerebbe l'esigenza presidiata dalla disposizione di preservare l'integrità patrimoniale dei contribuenti, a fronte di una pretesa impositiva infondata o di una legittima pretesa al rimborso di somme dovute, e, per conseguenza, rischierebbe di entrare in frizione col diritto unionale.
In definitiva, in tema di diritti e garanzie del contribuente, l'art. 8, comma 4 della L. 27 luglio 2000 n. 212, che impone all'Amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto.
L'espressione "ha dovuto richiedere" si deve intendere, infatti, non nel senso dell'esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, bensì con riferimento alla necessità, intesa come onere, della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito, cioè ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso (Cass. civ. Sez. V Ord., 28/02/2020, n. 5508).
Inapplicabilità del termine biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/92
La giurisdizione tributaria sussiste sia in relazione alla pretesa di restituzione dei costi sostenuti per la prestazione di cauzione sia per i costi di stipula di polizza fideiussoria.
La polizza fideiussoria, benché si possa avvicinare alla cauzione sotto il profilo della finalità perseguita, se ne differenzia nettamente morfologicamente: in particolare, diversamente dalla cauzione, la prestazione è assunta da un terzo (garante) e non dallo stesso debitore obbligato, mentre manca il versamento anticipato di una somma di denaro, così evitandosi l'effetto negativo di una lunga e improduttiva immobilizzazione di capitali; l'impegno del garante è di estensione tale da consentire al creditore principale di soddisfarsi in via di autotutela, cioè di realizzare il suo credito sui beni oggetto della garanzia (seppur non tramite l'incameramento della cauzione ma) mediante un atto unilaterale costituito da una richiesta della somma assicurata (in caso d'inserimento della clausola "a semplice" o "prima richiesta"), all'esito di un accertamento unilaterale ed insindacabile dello st