Da quando decorre il termine per proporre istanza di rimborso al Fisco?

di Fabio Carrirolo

Pubblicato il 21 febbraio 2019

Relativamente al rimborso di imposte versate eccedenti quanto effettivamente dovuto, in caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, la legge prevede, per le imposte sui redditi, la possibilità di presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso. Molte sono in realtà le ipotesi che possono legittimare un successivo rimborso di quanto versato, non potendosi mai escludere un diverso orientamento interpretativo della giurisprudenza e/o dell’amministrazione finanziaria, alla luce del quale quel versamento risulti non più dovuto

Da quando decorre il termine per proporre istanza di rimborso al fisco? Relativamente al rimborso di imposte versate eccedenti quanto effettivamente dovuto, in caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, l'art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, prevede – per le imposte sui redditi - la possibilità di presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso.

Molte sono in realtà le ipotesi che possono legittimare un successivo rimborso di quanto versato, non potendosi mai escludere un diverso orientamento interpretativo della giurisprudenza e/o dell’amministrazione finanziaria, alla luce del quale quel versamento risulti non più dovuto.

Tra i problemi interpretativi che si sono via via manifestati nel corso degli anni, oltre alla possibilità di conciliare tale termine con quello ordinario di prescrizione (che si applica in via generale per la ripetizione dell’indebito), è emersa la questione della decorrenza, cioè del termine iniziale per il conteggio dei 48 mesi, in particolare in caso di imposte che siano state versate in acconto (e quindi in un contesto di precarietà e di incertezza circa la determinazione effettiva dell’obbligo).

Su tale problematica è intervenuta la risposta a consulenza giuridica n. 1/2018, più avanti ripresa e commentata dopo una ricostruzione delle varie criticità in materia.

 

Aspetti generali

Entro il termine decadenziale di 48 mesi dall’effettuazione del versamento o della ritenuta, i contribuenti hanno la facoltà, secondo l’art. 38 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, di richiedere alla direzione regionale competente dell’Agenzia delle Entrate, con formale istanza, il rimborso delle imposte eventualmente versate in eccesso a causa di errori materiali, duplicazione del versamento o inesistenza (totale o parziale) del relativo obbligo.

Nel caso di somme soggette a ritenuta, l’istanza di rimborso può essere presentata dal percipiente.

L’istanza deve essere presentata (in carta semplice) all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, e deve contenere i motivi in base ai quali si afferma il diritto al rimborso.

Ad essa vanno allegate le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

La domanda di rimborso può essere accolta o respinta dall’ufficio.

In caso di respingimento, il contribuente può presentare ricorso alla CTP entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto.

Se l’ufficio non risponde, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta (per i rimborsi è previsto l’istituto del silenzio-rifiuto).

Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato può ricorrere alla CTP entro il termine di prescrizione (ordinariamente decennale).

 

I presupposti

Secondo le previsioni dell’art. 38 citato, i soggetti che abbiano effettuato versamenti diretti possono presentare all’amministrazione finanziaria (Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate) un’istanza di rimborso finalizzata a rimuovere le conseguenze, pregiudizievoli per il contribuente, di:

  • errori materiali;
  • duplicazione del versamento;
  • inesistenza totale o parziale del relativo obbligo.

Il termine d