Erogazione indennità lavoratori domestici

Erogazione dell’indennità Covid, introdotta dal DL Rilancio, per lavoratori domestici penalizzati dall’emergenza sanitaria.
Facciamo il punto su requisiti da rispettare, divieti di cumulabilità, soggetti esclusi e modalità di richiesta.

Erogazione indennità lavoratori domesticiL’INPS, con la circolare n. 80 del 6 luglio 2020, ha fornito le istruzioni amministrative per l’erogazione dell’indennità Covid per i mesi aprile e maggio 2020, per i lavoratori somministrati e per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori stagionali, previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a favore delle suddette categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’erogazione viene effettuata  direttamente dall’Inps in unica soluzione.

Il diritto all’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020 spetta unicamente in caso di sussistenza di una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 in favore dei lavoratori domestici purché non siano conviventi con il datore di lavoro che abbiano in essere, alla data del 23/02/2020,uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

(Per approfondire…“Lavoratori domestici: stabiliti i minimi retributivi e contributivi 2019” di Antonella Madia)

 

Indennità lavoratori domestici: requisiti da rispettare

L’art.8 del D.L. Rilancio 5, inoltre, prevede  una serie di requisiti che devono essere rispettati affinché il collaboratore possa fruire dell’indennità.

Nello specifico, il lavoratore domestico non deve:

  • convivere con il datore di lavoro, infatti,  l’inserimento di tale causa ostativa sembra dovuta al fatto che un collaboratore domestico convivente con il datore di lavoro risulti meno danneggiato dall’emergenza sanitaria in quanto, in tale situazione, non dovrebbe far fronte ai costi per l’alloggio;
     
  • essere titolare di pensione ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 L. 222/1984;
     
  • essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
     
  • rientrare tra i soggetti che hanno regolarizzato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 103 Decreto Rilancio;
     
  • percepire il reddito di cittadinanza ex D.L. 4/2019 in misura pari o superiore all’indennità.
    Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità, in luogo del versamento dell’indennità verrà integrato il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare di 500 euro.

 

Indennità lavoratori domestici: cumulabilità

L’indennità non è cumulabile con:

  • le indennità erogate attingendo al fondo per il reddito di ultima istanza ex articolo 44 del Decreto Cura Italia;
     
  • il reddito di emergenzaex articolo 82 del Decreto Rilancio;
     
  • le “nuove” indennità previste dall’articolo 84del Decreto Rilancio. Si tratta, in linea generale, del rinnovo per il mese di aprile e maggio delle indennità del punto precedente;
     
  • le indennità previste dagli articoli 2728293038 del Decreto Cura Italia. Si tratta delle indennità di cui possono fruire i professionisti e i lavoratori con rapporto di collaborazione continuativa, i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari, i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori dello spettacolo.

Il divieto di cumulo si estende anche alle nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza sanitaria previste dall’art. 84 del medesimo Decreto Rilancio.

Le indennità previste da tale ultima disposizione riguardano, in sintesi:

  • professionisti iscritti alla Gestione separata Inps e i titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla medesima Gestione;
     
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps (relative agli artigiani e commercianti ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali);
     
  • lavoratori dipendenti stagionali e quelli in somministrazione, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
     
  • i lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, i lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (quali i venditori e domicilio e i lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, fermo restando il rispetto di ulteriori condizioni);
     
  • operai agricoli a tempo determinato;
     
  • lavoratori dello spettacolo.

 

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’indennità’:

  • i percettori del reddito di emergenza (introdotto dal Decreto Rilancio) e quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza,per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti ≥ all’ammontare delle medesime indennità;
     
  • i  lavoratori che appartengono a nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza,  per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità per i lavoratori domestici.

Quest’ultima viene riconosciuta fino al raggiungimento della somma di € 500 mensili ad integrazione del beneficio del reddito di cittadinanza.

 

Misura dell’indennità

L’indennità spetta nella seguente misura:

  • 1000 euro a favore dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata;
     
  • 600 euro per il mese di aprile e 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
     
  • 1.000 euro per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

 

Indennità lavoratori domestici: presentazione della domanda

Come indicato nel  messaggio Inps n. 2184/2020 per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

  • Pin ordinario o dispositivo rilasciato dall’Inps;
  • Spid di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per la Richiesta del PIN tramite il sito dell’Inps il cittadino deve attendere di essere ricontattato dal Contact Center qualora non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN e riceva un SMS che lo informa di una successiva chiamata dal Contact Center per la verifica dei dati; l’interessato può chiamare quest’ultimo per la validazione della richiesta in caso di mancato contatto entro 2-3 gg.

Al momento  della compilazione della domanda il richiedente dovrà verificare le proprie generalità e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma per fruire dell’indennità.

Il flusso di presentazione domanda inizia con la verifica negli archivi dell’Inps della presenza di una domanda già inserita per il richiedente che ha eseguito l’accesso al sistema.

 

Presentazione domanda: alcuni casi pratici

I casi che si possono presentare sono i seguenti:

  • presenza di una domanda in bozza non ancora presentata dal richiedente che ha eseguito l’accesso al sistema:  la pagina, di seguito indicata, è quella che viene mostrata dal servizio e richiede la scelta all’utente delle opzioni disponibili;

  • primo inserimento di una domanda per il richiedente che ha eseguito l’accesso al sistema; in tal caso, verrà attivato dal sistema il flusso di inserimento della domanda che inizia con la visualizzazione dei dati anagrafici del richiedente recuperati dall’anagrafica centrale dell’Inps;
     
  • presenza di una domanda già presentata dal richiedente che ha eseguito l’accesso al sistema; in tal caso, il sistema blocca l’inserimento di una nuova domanda in quanto è possibile la presentazione di una sola domanda dell’indennità in esame.

La pagina richiede di inserire le informazioni necessarie per eseguire il pagamento dell’indennità le cui modalità sono le seguenti:

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale;
  • accredito su c/c bancario o postale;
  • libretto postale;
  • carta prepagata con iban.

Può essere scelto anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste e in tal caso il bonifico potrà essere riscosso presso qualsiasi ufficio postale.

Ovviamente, l’Iban comunicato deve essere associato ad un conto intestato al richiedente l’indennità .

Dopo che il soggetto richiedente ha presentato la domanda di indennità online, gli sarà rilasciata una ricevuta, che non contiene ancora la protocollazione della domanda, ma un primo identificativo univoco.

La ricevuta della domanda protocollata potrà essere scaricata successivamente dal sito Inps, nella medesima sezione in cui è stata presentata la domanda e dell’avvenuta protocollazione ne verrà avvertito il richiedente tramite un messaggio inviato ai recapiti telematici (SMS/e-mail).

 

A cura di Giovanna Greco

Venerdì 10 luglio 2020