Trust interposto: tassato in capo al disponente e senza credito per le imposte estere

L’Agenzia delle Entrate si esprime in merito al caso di un trust interposto in quanto revocabile dal disponente finché in vita. In breve chiariamo le implicazioni del caso.

trust interpostoLa risposta ad interpello 21.4.2020 n. 111 affronta il caso di un trust interposto in quanto revocabile dal disponente finché in vita.

Come chiarito dalla C.M. 48/E/2007, il Trust in quanto revocabile, viene a configurarsi come struttura meramente interposta rispetto al Disponente, al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal Trust.

Ciò comporta che tali redditi saranno assoggettati a tassazione, in capo al Disponente, secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza ai fini delle imposte dirette.

L’Agenzia evidenzia che l’intermediario finanziario che ha attivato un rapporto di regime amministrato o di regime gestito deve essere informato dell’inesistenza del Trust ai fini dell’imposta sul reddito e deve applicare i predetti regimi di imposizione sostitutiva avendo riguardo al Disponente quale titolare delle Relazioni.

Per i redditi percepiti nel 2018 che non hanno subito tassazione alla fonte da parte dell’intermediario, il disponente dovrà assoggettarli a tassazione nel Modello Redditi senza beneficiare del credito per le imposte estere.

Segnaliamo che il Modello redditi 2020 per il 2019 ha introdotto nel rigo RM12 la casella per scomputare le imposte pagate all’estero anche a fronte di redditi di natura finanziari soggetti a tassazione sostitutiva.

 

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A cura di Ennio Vial e Silvia Bettiol

Mercoledì 3 giugno 2020