Il trust autodichiarato è considerato interposto dai giudici di Trento

una recente sentenza della CTP di Trento ha confermato l’interposizione fiscale di un trust autodichiarato dove il disponente era incluso anche tra i beneficiari dei beni; il commento alla sentenza è l’occasione per verificare quando è ammissibile nell’ordinamento italiano un trust autodichiarato

pennaNel presente intervento esamineremo il caso della Sentenza n. 88 del 26 maggio 2017 (ud. 7 luglio 2015) della Commiss. Trib. I Grado, Trento, nella quale è stata confermata l’interposizione fiscale di un trust autodichiarato dove il disponente era incluso anche tra i beneficiari dei beni.

Prima di illustrare il caso è bene fare una doverosa premessa metodologica. L’analisi che verrà qui condotta non può in alcun modo essere ritenuta come un giudizio circa l’operato dei soggetti coinvolti, del professionista che li ha seguiti, né dell’Agenzia che li ha accertati. Ciò, in quanto, un trust può essere compreso appieno solo dalla lettura dell’atto, dalla piena conoscenza del contesto e dal comportamento dei soggetti coinvolti.

Chi scrive si limita solamente a fare alcune considerazioni basate su ciò che emerge dal testo della sentenza, non conoscendo i soggetti coinvolti e non avendo avuto la possibilità di leggere l’atto istitutivo.

Si tratta, ad ogni buon conto, di un caso oltremodo interessante in quanto generalmente il contenzioso con l’Amministrazione riguarda solo l’imposizione indiretta, mentre è sostanzialmente trascurato il tema della fiscalità diretta.

Il caso

Dalla lettura della sentenza emerge che i coniugi T e D sono sia disponenti, sia trustee, sia beneficiari.

Tra i beneficiari sono incluse anche le due figlie dei coniugi. La situazione è rappresentata nelle successiva Figura n. 1.

Nel trust sono state conferite le partecipazioni della società F. Spa la quale ha distribuito nel corso del 2009 una riserva di utili per un ammontare pari a 1.890 mila euro iscritti in bilancio nella riserva di rivalutazione.

In base alla normativa vigente all’epoca, i dividendi sono stati tassati solamente sul 5% del loro ammontare.

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