Con due recenti interventi il Fisco torna sul tema della imposizione indiretta del trust precisando, in entrambe le occasioni, che il prelievo delle imposte di donazione e delle imposte ipotecarie e catastali avviene non nel momento iniziale della disposizione dei beni in Trust da parte del disponente, quanto nel momento finale del passaggio dal trustee al beneficiario finale.
Tassazione indiretta del trust: la revoca del trust
In una delle due risposte l’Agenzia Entrate affronta la questione della tassazione indiretta connessa alla riattribuzione dei beni da un trust ai disponenti.
Un aspetto degno di menzione, relativo a questa fattispecie, è il fatto che il trust sia revocabile.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando la sentenza della Cassazione 10256 del 29.5.2020 ha avuto modo di ribadire che:
“solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza”.
Si tratta di una presa di posizione interessante che, come abbiamo già segnalato, si pone assolutamente in linea con il precedente intervento costituito dalla risposta interpello 106 del 15.2.2021 dove l’Agenzia delle Entrate richiama la medesima sentenza.
Vi sono, in particolare, due aspetti degni di menzione che sono i seguenti:
- si ribadisce, richiamando sempre la medesima Giurisprudenza, che il momento impositivo ai fini dell’imposizione indiretta del trust, è costituito dal passaggio dei beni dal trustee al beneficiario e non, come originariamente sostenuto nella C.M. 48/E/2007, nel passaggio iniziale dal disponente al trustee;
- il richiamo alla sentenza di cui sopra porta anche a ritenere che non vi può essere donazione se i beni non passano da un soggetto ad un altro, per cui viene meno la tesi, in passato sostenuta dall’Agenzia, secondo cui, poichè il disponente non può essere parente di sé stesso, si deve applicare l’imposta di donazione nella misura dell’8% prevista per i casi residuali.
La risposta appare, quindi, di tutto interesse, in quanto sembra tutto sommato prescindere dal fatto che il trust sia revocabile, e sembrano decisamente superate le tesi espresse in passato nella risposta interpello n. 355 del 30 agosto 2019 ove l’Ufficio aveva affermato che l’attribuzione al disponente sconta l’imposta nella misura dell’8%.
Il ragionamento dell’Ufficio, pertanto, non sembra esser viziato dalla revocabilità del trust la quale, a nostro avviso, potrebbe essere di per sé sufficiente per orientarci verso l’imposizione fissa in quanto il trust revocabile può essere, per certi versi, ragionevolmente assimilato ad un mandato fiduciario e, sul punto, la C.M. 28/E del 27/3/2008 ha avuto modo di chiarire che questi passaggi non scontano imposta di donazione.
Un passaggio della recente risposta, tuttavia, merita qualche ulteriore approfondimento.
Si legge, infatti, che le conclusioni cui è giunto l’Ufficio risultano valide “nel presupposto che, come sembra emergere dall’istanza, la revoca del Trust sia totale, che lo stesso cesserà di esistere e che i beni immobili restituiti ai Disponenti siano i medesimi beni immobili segregati in Trust e, specificamente, ch