La Cassazione interviene sul tema delle notifiche nulle: in particolare le notifiche fatte all’Agenzia Entrate-Riscossione dopo la soppressione di Equitalia, non sono da ritenersi nulle ma possono essere rinnovate e la notifica va fatta presso l’Avvocatura di Stato.
Notifica all’Avvocatura di Stato: il parere della Cassazione
Le notifiche fatte all’Agenzia delle entrate-Riscossione, a seguito della soppressione del precedente concessionario Equitalia, non sono nulle ma possono essere rinnovate e la notifica deve avvenire presso l’Avvocatura generale dello Stato.
Pertanto la notifica è nulla ma tale invalidità è suscettibile di sanatoria sia a seguito di costituzione dell’Agenzia che dopo la rinnovazione del ricorso introduttivo da eseguirsi presso la sede di Roma del suddetto Organo legale.
Le sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 2087/2020 hanno affrontato la problematica attinente le modalità di presentazione dell’impugnazione della sentenza emessa dal giudice tributario di appello in un giudizio in cui ad Equitalia sia succeduta, in pendenza del termine di impugnazione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Com’è noto l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha ereditato dal 01/07/2017 dalla soppressa Equitalia (D.L. n. 193/2016) l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione.
Nel caso si costituisca in giudizio, la medesima deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, può avvalersi, a pena di nullità, di un proprio funzionario o di un avvocato del