Pro-rata IVA per operazioni esenti: premessa
La detrazione dell’imposta assolta sui beni e sui servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta non è consentita per la quota imputabile a tali utilizzazioni e, come regola, l’ammontare indetraibile deve essere determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.
Nel caso in cui un soggetto passivo d’imposta ponga in essere operazioni imponibili e operazioni esenti di cui all’art. 10 del decreto Iva, il quinto comma dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, puntualizza che ai contribuenti che esercitano contemporaneamente:
- attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione;
e:
- attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’art. 10;
il diritto alla detrazione dell’imposta compete in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare deve essere determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis del decreto Iva, tenendo in considera