In questo articolo trattiamo di un aspetto particolare, legato alle comunioni, e cioè del trattamento fiscale di una divisione in caso di masse plurime.
Ricordiamo che per masse plurime si intendono le comunioni di diritti originate da titoli diversi, tante quante sono i titoli di provenienza.
La questione ha particolare rilevanza nel momento in cui i comproprietari (comunisti) intendano sciogliere la comunione.
Essendo ciascuna massa autonoma, non si potrà ricorrere ad una unica divisione, bensì a tante divisioni quanti sono i titoli di acquisto.
Poi, a seconda dei beni che si intende attribuire in proprietà esclusiva, si procederà ad atti di permuta. Qui ne analizziamo l’aspetto fiscale
Masse plurime: aspetti fiscali
Qualora si dovesse ricorrere ad un unico atto per dividere le diverse comunioni, assegnando ad alcuni condividenti i beni di una massa e ad altri i beni di altre masse, tale atto non avrebbe natura divisoria in senso proprio, ma darebbe luogo a permute di quote relative a masse diverse, conseguentemente tassabili.
Infatti il negozio acquisirebbe natura traslativa.
Ricordiamo che la divisione è soggetta all’imposta di registro dell’1%, mentre le permute alle normali imposte di trasferimento, oggi al 9% per gli immobili.
E relativamente alle imposte dirette potrebbe anche generarsi una plusvalenza tassabile ex art. 67, c.1, lett. B) del TUIR, limitatamente alle quote pertoccanti.
Ma una speciale deroga è prevista dall’art. 34, c.4 del TUR (D.P.R. 26 aprile 1986, n.131).
In un’ottica di semplificazione, e per evitare che l’atto di divisione assuma natura traslativa, dispone infatti che “Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte“.
Ne consegue pertanto che, qualora l’ultimo titolo di acquisto sia stato una successione, gli acquisti precedenti o i precedenti titoli generativi della comunione, indipendentemente che siano derivati da successione, compravendita o donazione, e si riferiscano alle stesse persone, le diverse masse possono considerarsi una unica comunione e la relativa divisione assumerà natura dichiarativa, con conseguente assoggettamento ad imposta di registro nella misura dell’1%, in luogo dell’imposta di trasferimento.
Una integrazione si rende dovuta, relativamente alla natura dichiarativa o traslativa della divisione ereditaria, in generale.
La Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite (n. 25021 del 2019) con un nuovo orientamento, dichiarando avente natura traslativa una divisione ereditaria, al contrario della prevalente precedente giurisprudenza (da ultimo, Cassazione n. 20736/2019 e n. 7604/2018) secondo la quale la divisione ha natura dichiarativ