L’Istituto Previdenziale si sofferma sulle indicazioni per i lavoratori che usufruiscono della NASpI a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) avvenuto durante l’emergenza coronavirus in violazione della norma di cui all’art. 46 del Decreto Cura Italia.
Possiamo affermare che è possibile per tali soggetti accedere alla NASpI ma con precisi vincoli in caso di reintegra o in caso di revoca del licenziamento con conseguente percezione della CIG.
Licenziamento per GMO precluso e sospeso
Il Decreto Cura Italia, D.L. n. 18/2020, ha fornito delle specifiche regole relativamente alla gestione dei rapporti di lavoro e in particolar modo, con l’art. 46 ha previsto:
- la preclusione delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
- la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;
per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto medesimo.
Fino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non ha la possibilità di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (GMO).
Su tale norma è però intervenuto il Decreto Rilancio, D.L. n. 34/2020, il quale con l’art. 80 ha previsto che:
- la preclusione delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della Legge 23 luglio 1991, n. 223 non è limitata ai 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 ma si estende per cinque mesi;
- sono sospese le procedure di