Ambito applicativo ad ampio raggio delle nuove regole ai casi di esclusione e ad alcuni aspetti legati all’iter del procedimento, come la “motivazione rafforzata” che l’Agenzia deve fornire nel caso di mancato accoglimento dei chiarimenti e dei documenti prodotti dal contribuente. Il predetto documento di prassi è favorevole all‘utilizzo del contraddittorio preventivo, quando possibile, anche nei casi non obbligatori, al fine di valorizzare il più possibile il confronto anticipato con il contribuente e di accrescere l’adempimento spontaneo.
Contraddittorio preventivo: normativa
Il DL n. 34/2019 (articolo 4 octies) prevede dal 1° luglio 2020 per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate l’obbligo dell’invito al contraddittorio al contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e Iva.
Dal prossimo 1° luglio il contraddittorio preventivo sarà obbligatorio per alcune tipologie di controlli.
Obbligo di contraddittorio preventivo
Il Dl 34/2019 ha introdotto, nel nuovo articolo 5-ter del Dlgs 218/97, per alcune attività di controllo dell’amministrazione finanziaria un obbligo di contraddittorio preventivo prima di emettere l’accertamento.
Tale procedura, sarà operativa, salvo proroghe dal 1 luglio 2020.
Detta norma statuisce che per gli atti emessi da tale data, nel caso non sia stato rilasciato un verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, l’Ufficio notifichi al contribuente un invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.
Il soggetto verificato deve così essere invitato prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, per verificare la possibilità di arrivare ad un accordo in contraddittorio tra le parti.
L’attivazione di tale procedura comporterà poi l’impossibilità per il contribuente di accedere all’istituto dell’adesione successiva all’eventuale notifica dell’accertamento, essendo possibile solo ove non sia stato notificato un invito al contraddittorio preventivo (ex articoli 5 e 5-ter del Digs 218/1997).
Detta norma configura la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza per la notificazione del conseguente atto impositivo se tra la data di comparizione del contribuente e quella di decadenza ordinaria dal potere di accertamento intercorrono meno di 90 giorni.
Detta norma prescrive che l’accertamento sia invalido se l’Ufficio lo abbia emesso senza aver provveduto ad instaurare il preventivo contraddittorio con il contribuente, a condizione però che quest’ultimo, a seguito dell’impugnazione, dimostri le ragioni che avrebbe potuto far valere se detto contraddittorio fosse stato regolarmente attivato (c.d. “prova di resistenza” poiché l’atto impositivo non è infatti automaticamente nullo in caso di inadempimento dell’Agenzia, ma occorre che il contribuente nel proprio ricorso formuli apposita eccezione, esponendo i fatti che avrebbe potuto indicare se il contraddittorio fosse stato esperito prima dell’emissione dell’avviso di accertamento).[1]
Gli uff