La questione della accertabilità di elementi di costo pluriennali legata all’anno di utilizzo, piuttosto che all’anno di formazione del costo, pareva definitivamente risolta, dopo gli interventi della Cassazione.
Interviene ora sul tema la Cassazione, con una ordinanza interlocutoria di rinvio al Primo Presidente per un eventuale esame da parte delle Sezioni Unite.
Ove dovesse prevalere la tesi preferita in questa ordinanza, e cioè la possibilità di accertamento, in questi casi, senza alcun limite di decadenza temporale, dovrebbe probabilmente intervenire la Corte Costituzionale, per violazione dei diritti dei contribuenti
Accertamento fiscale e decadenza del termine: introduzione
La Sezione tributaria della Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 10701 del 5 giugno 2020 ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione inerente ai termini di decadenza dal potere di accertamento in presenza di componenti pluriennali di reddito.
La questione era la seguente: l’Amministrazione finanziaria può “rettificare una dichiarazione dei redditi (ovviamente, entro il relativo termine per l’accertamento) contestando un componente di reddito a efficacia pluriennale, sulla base di una diversa ricostruzione o qualificazione giuridica dei fatti costitutivi di esso, quando tali fatti siano avvenuti in un precedente periodo d’imposta la cui dichiarazione non può più essere rettificata per essere decorso il relativo termine di decadenza?” (1)
In buona sostanza, in presenza di componenti di reddito con effetti pluriennali “la decadenza dalla potestà impositiva dell’amministrazione finanziaria, che intenda contestare un tale componente sulla base di una diversa ricostruzione o qualificazione giuridica dei suoi fatti costitutivi, si determina con il decorso del 31 dicembre del quarto (ora quinto) anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dove è indicato il singolo rateo in cui il componente reddituale è suddiviso ovvero con il decorso del 31 dicembre del quarto (ora quinto) anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui il componente reddituale è maturato ed è stato contabilizzato e iscritto per la prima volta in bilancio?”
Sia la CTP di Milano, sia la CTR di Milano (16 maggio 2013) avevano accolto il ricorso del contribuente contro l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate che ha fatto appunto ricorso anche in Cassazione.
La fattispecie si riferiva alla imputazione in quote per 9 esercizi dell’eccedenza della svalutazione crediti rispetto allo 0,60% ammesso per gli istituti di credito (per inciso, si trattava di un credito verso Parmalat, appunto svalutato).
A dire il vero a noi la questione pareva consolidata, viste le due univoche recenti sentenze della Cassazione più sotto riportate, ma evidentemente così non è stato ritenuto.
Come illustreremo al termine della nostra analisi, la questione dei termini di accertamento decaduti relativamente a quote di oneri pluriennali di origine datata ha un impatto anche su altre importanti situazioni.
Accertamento fiscale e decadenza termini: l’ordinanza interlocutoria
“La questione ha, peraltro,