Esenzione IVA e dazio all’importazione di materiale COVID-19

L’applicazione di benefici daziari e IVA all’importazione di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia e destinate ad organizzazioni pubbliche.

esenzione IVA e dazio importazioneImportazioni in franchigia di merci destinate a fronteggiare la pandemia effettuate da operatori economici per conto dei soggetti aventi titolo al beneficio dell’esenzione dal pagamento dei diritti.

Nel corso dell’attuale crisi epidemiologica da COVID-19, ha avuto un particolare rilievo il tema dell’applicazione di benefici daziari e IVA all’importazione di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia destinate ad organizzazioni pubbliche.

Per assicurare la corretta applicazione dei benefici previsti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito primi chiarimenti ed indicazioni di carattere procedurale attraverso i documenti di prassi consultabili sul sito istituzionale.

Alle ulteriori precisazioni fornite in precedenza dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, segue adesso la seguente illustrazione da parte delle Dogane.

 

Contesto Normativo

Gli artt. 74-80 del Regolamento CE 1186/2009 e gli artt. 51-57 della Direttiva CE 132/2009 prevedono come soggetti ammessi a fruire della franchigia dei dazi e dell’esenzione IVA gli Enti e le Organizzazioni appartenenti alle seguenti categorie:

  • Enti statali;
  • Enti a carattere caritativo e filantropico autorizzati dalle autorità competenti;
  • Unità di pronto soccorso.

In applicazione dell’art. 76, paragrafo 1, del citato Regolamento CE 1186/2009 e dell’art. 53, paragrafo 1, della suddetta Direttiva CE 132/2009, l’Italia ed altri Stati membri hanno richiesto alla Commissione l’adozione della prevista Decisione per il riconoscimento del beneficio di cui sopra.

Nelle more dell’adozione della Decisione richiesta, con Determinazione Direttoriale prot. n. 101115 del 27 marzo 2020 ADM ha stabilito la sospensione del dazio e dell’IVA all’importazione gravanti sulle merci necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per ciò che attiene alle procedure per lo sdoganamento, in data 28 marzo 2020, con Ordinanza n. 6/2020, il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19 ha disposto l’attuazione di una procedura di “svincolo diretto” per l’importazione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e con Determinazione Direttoriale prot. 102131 del 30 marzo 2020, ADM ha subordinato l’accesso alla procedura di sdoganamento con svincolo diretto alla presentazione di una autocertificazione resa dall’effettivo destinatario, rientrante tra i soggetti beneficiari.

In data 3 aprile 2020, la Commissione europea ha notificato agli Stati membri la Decisione n. 491/2020, adottata in pari data, che, all’articolo 1, punto 1 lettera c), ammette al beneficio della esenzione dai dazi e dall’IVA le importazioni di merci destinate a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 effettuate da o per conto di:

  • Organizzazioni pubbliche inclusi Enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
  • Altre organizzazioni approvate dalle autorità competenti (di beneficenza o filantropiche);
  • Unità di pronto soccorso.

Giova evidenziare al riguardo l’introduzione di un elemento di novità rispetto alla previsione normativa delle citate fonti legislative unionali, nella misura in cui, come esplicitato dai Servizi della Commissione europea nella nota di orientamento prot. Ares (2020) 1923616 del 3 aprile scorso, la Decisione UE 491/2020, per quanto concerne i soggetti autorizzati al regime di esenzione, prevede un campo di applicazione “esteso”, nel senso che possono beneficiare dell’esenzione non soltanto le importazioni effettuate direttamente dalle Organizzazioni beneficiarie ma anche quelle effettuate per conto e ad immediato vantaggio delle medesime.

In tale evenienza, la suddetta nota prevede che le Autorità nazionali adottino le misure necessarie per garantire che le merci vengano effettivamente consegnate alle Organizzazioni ammesse al beneficio.

 

Materiale Covid-19 – esenzione IVA e dazio all’importazione: indicazioni procedurali

Coerentemente all’indirizzo espresso dalla Commissione europea con la Decisione n. 491/2020, con Determinazione Direttoriale prot. 107042 del 3 aprile 2020, ADM ha stabilito che, nel caso in cui l’importazione sia svolta non direttamente dall’Ente/Organizzazione avente titolo ma per conto dello stesso, ai fini dell’applicazione della franchigia dai diritti doganali, debbano essere prodotte sia la dichiarazione da parte del destinatario avente titolo, resa sul moduloautocertificazione per lo svincolo diretto, sia l’autocertificazione dell’importatore operante per conto del soggetto destinatario-avente titolo.

In tale eventualità, gli Uffici delle Dogane verificano che la documentazione commerciale dimostri la corrispondenza tra la natura e la quantità delle merci oggetto di mandato e quelle importate e che il destinatario delle merci rientri nelle categorie ammesse al beneficio.

Tale procedura è tesa a garantire che il regime di esenzione trovi applicazione nella fase dell’importazione anche laddove quest’ultima sia effettuata, in base ad idonea documentazione commerciale, da società incaricata dall’Organizzazione/Ente avente titolo, nonostante detta circostanza non sia direttamente riscontrabile nella fattura che accompagna tali beni all’importazione.

Pertanto, nel caso in cui le forniture in questione non siano territorialmente rilevanti ai fini IVA in base all’art. 7-bis del D.P.R. 633/1972 (cessioni di beni perfezionate prima dell’operazione di importazione), è da considerare importatore l’Organizzazione/Ente destinatario dei beni, ammesso al beneficio, anche se le formalità doganali sono svolte per suo conto da un soggetto diverso.

La produzione del Modulo di Svincolo Diretto, soggetto al controllo di ADM, attesta che, prima del compimento delle operazione doganali e della immissione in libera pratica, le merci di cui trattasi risultano già acquistate dal destinatario finale attraverso un negozio giuridico concluso.

L’adempimento delle operazioni doganali, la consegna e la fatturazione dei beni sono conseguenti, quindi, all’esecuzione di un rapporto commerciale già posto in essere precedentemente all’importazione dei beni.

Dette vendite possono, quindi, essere considerate vendite di merci allo Stato Estero e pertanto non soggette ad IVA ex art. 7 bis del DPR 633/1972.

Alla conseguente immissione in libera pratica si applicherà altresì la franchigia dai diritti doganali, ai sensi della succitata Decisione 491/2020, sia nel caso risulti importatore il destinatario finale (beneficiario della franchigia), sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata per conto del beneficiario .

Nella diversa ipotesi in cui la cessione delle merci in questione venga effettuata nei confronti di suddetti soggetti beneficiari successivamente all’importazione, per la quale è stata invocata l’applicazione dell’esenzione suddetta, si configurerebbe invece una operazione imponibile in Italia secondo l’aliquota ordinaria.

In tal modo, tuttavia, verrebbe vanificato il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla Decisione UE n. 491/2020.

Sulla specifica questione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, la quale ha fornito puntuali chiarimenti con la circolare n. 11 del 6 maggio 2020 (cfr par. 4.2), precisando che il “regime di esenzione IVA possa essere applicato anche nei rapporti tra l’importatore e i soggetti espressamente richiamati dall’art. 1, comma 1, lettera c), della predetta decisione della Commissione europea (c.d. soggetti legittimati), purché il suddetto trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni importati “per loro conto” e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad uno degli utilizzi previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della più volte citata decisione”.

Pertanto, al fine di consentire l’applicazione dell’esenzione dai dazi e dall’IVA prevista dalla Decisione UE 491/2020 ai soggetti aventi titolo, laddove l’importatore agisca su mandato e per conto del soggetto beneficiario, per tali merci potrà essere emessa fattura senza applicazione dell’IVA conformemente alla citata circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate.

Nella previsione di possibili controlli da parte delle autorità competenti, il cedente ed il soggetto beneficiario avranno cura di conservare agli atti il documento doganale di importazione e la documentazione commerciale sottostante alla transazione.

Sono queste le indicazioni fornite dall’’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 6 dell’8 maggio 2020 emessa alla luce della decisione UE 491/2020 della commissione europea del 3 aprile 2020.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Martedì 12 maggio 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico