Di cosa parla la circolare n. 11/E dell'Agenzia delle Entrate

In data 6/5/2020 è stata emanata la circolare n. 11/E per dare l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate alle norme dei due ultimi corposi decreti legge.

agenzia entrateLa produzione normativa e di prassi fiscale negli ultimi tempi è schizzata alle stelle. In data 6/5/2020 è stata emanata la circolare n. 11/E per dare l’interpretazione dell’agenzia delle entrate alle norme dei due ultimi corposi decreti legge: il DL 18/2020, cosiddetto Cura Italia, e il DL. 23/2020, cosiddetto Decreto Liquidità (in effetti ormai è diventata una moda attribuire un nome di fantasia ad ogni decreto importante).

Il documento consta di 45 pagine ed è impostato nella forma di risposte a dubbi avanzati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, sia sulle disposizioni normative che su precedenti circolari n. 8/E del 3 aprile 2020 e n. 9/E del 13 aprile 2020.

Vediamo alcuni degli argomenti di interesse per il maggior numero di contribuenti.

Adempimenti sospesi

Tra gli adempimenti sospesi, con scadenza originaria nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e che possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, rientrano la presentazione di:

  • dichiarazione annuale IVA;
  • modello TR;
  • comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020;
  • esterometro del primo trimestre 2020;
  • modello EAS;
  • modello INTRA 12 (dichiarazione mensile relativa agli acquisti di beni/servizi da enti non soggetti passivi d’imposta e da agricoltori esonerati);
  • la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti non residenti.

 

Invio corrispettivi non sospeso

La memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi non è stata sospesa.

Fanno eccezione solo le ipotesi più particolari, diciamo non legate all’emergenza corona virus, quali le ipotesi di assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo.

 

Processo tributario: accordo di conciliazione a distanza

È possibile ed opportuno durante il periodo emergenziale, concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza  di cui all’articolo 48 del D.lgs. n. 546 del 1992 in considerazione della primaria esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti.

 

Credito d’imposta negozi e botteghe

Viene chiarito che rientrano nel calcolo del credito d’imposta anche le spese condominiali pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e rientrano anche le spese per l’affitto unitario di una pertinenza (del locale C/1) accatastata ad esempio in C/3, naturalmente se utilizzata per lo svolgimento dell’attività.

 

Premi relativi a polizze stipulate a copertura del rischio di contrarre il Covid-19

I premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19, rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati.

 

Certificazioni uniche consegnate e trasmesse

Il termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche, è stato prorogato al 30 aprile e la stessa data può valere per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate (per questo ultimo caso non si tratta di proroga vera e e propria ma di non applicazione di sanzioni, alla fine il concetto pratico non cambia).

 

Trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli oneri detraibili

L’agenzia entrate evidenzia che In merito a questo adempimento, in scadenza al 31/3/2020 (ai sensi  dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 2 marzo 2020, n. 9), non vi è nessuna proroga del termine.

 

Contenzioso tributario

Al punto 5.10 la circolare esamina i dubbi nati in merito al complicato computo dei giorni per la conclusione dell’accertamento con adesione: la somma  sia:

  • del  termine originario di 60 giorni sia del termine di sospensione di 90 giorni (previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 giugno 1997, n. 218);
     
  • sia quello di 38 giorni (previsto dall’articolo 83, comma 2, del Decreto);
     
  • quello di 26 giorni previsto dall’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
     
  • ed anche quello di 31 giorni previsto dall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

A titolo di esempio nel caso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 la scadenza per ricorrere o per sottoscrivere l’adesione sarà il 22 settembre 2020.

 

Detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive

Per l’individuazione delle spese sanitarie detraibili agenzia entrate evidenzia che occorre fare riferimento all’apposito elenco nel sistema «Banca dati dei 41 dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute al seguente link http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA

Ciò in quanto occorre verificare se la singola tipologia di «mascherina protettiva» rientri fra i dispositivi medici individuati dal richiamato dicastero, tenuto conto che, nell’attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero.

per fruire della detrazione è necessario che, dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura), risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione «dispositivo medico».

Le spese sono detraibili anche se i dispositivi non sono acquistati in farmacia, sempreché risultino soddisfatte le condizioni in precedenza indicate.

 

Redazione Commercialista Telematico

Giovedì 7 maggio 2020

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