La circostanza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 permette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo?
L’eventuale mancanza di liquidità per soddisfare il debito fiscale può comportare una riduzione della sanzione tributaria come previsto dall’articolo 7 comma 4 del D. Lgs. 472/1997?
Riduzione sanzione fino alla metà del minimo ex art. 7 quarto comma, del D.lgs 472/1997
Il comma 4 dell’art. 7 del D.lgs 472/1997[1] stabilisce che:
“qualora concorrano circostanze “(non più “eccezionali”) “che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”.
Il D.lgs. 158/2015, eliminando dalla norma la parola “eccezionali”, ha ampliato le circostanze in cui è ammessa la riduzione delle sanzioni, con la conseguenza che l’attenuante assume carattere ordinario e non più eccezionale, il che consente un esercizio più frequente della riduzione in parola.
Attraverso l’eliminazione della parola “eccezionali”, l’attenuante assume carattere generale, con la conseguenza che alla stessa gli uffici potranno fare ricorso in tutte le ipotesi, non predeterminate, in cui, in concreto, il trattamento sanzionatorio produca nei confronti del contribuente conseguenze eccedenti rispetto al disvalore della sua condotta o al danno arrecato alle ragioni dell’Erario.
La circostanza dell’emergenza epidemiologica da Covid -19 rende manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione e pertanto ciò può portare alla riduzione della sanzione fino alla metà del minimo ex articolo 7, quarto comma del D.lgs 472/1997.
L’emergenza epidemiologica da Covid produce effetti negativi sul tessuto socio-economico e precisamente carenza di liquidità, riduzione o sospensione dell’attività ovvero riduzione o inesistenza del reddito prodotto.
L’ufficio, deve valutare e modulare la risposta sanzionatoria con riferimento alla condotta del contribuente, incisa negativamente dall’emergenza epidemiologica da Covid -19 (si pensi alla mancanza di liquidità del contribuente per soddisfare la pretesa erariale).
La presenza di condotte di disvalore minimo del contribuente per la presenza di equivocità del contenuto della norma tributaria, per l’assenza di prassi amministrativa o di contrasto della stessa con altra prassi o con la giurisprudenza, per la presenza di contrasti in seno alla giurisprudenza, impediscono all’ufficio di procedere con un acritico automatismo. In definitiva, l’ufficio deve utilizzare l’istituto con una certa discrezionalità attraverso una valutazione, caso per caso, della manifesta sproporzione fra l’entit