Decreto Rilancio: indennità a favore dei lavoratori autonomi

L’indennità per i lavoratori autonomi è stata confermata dal decreto Rilancio anche per i mesi di aprile e maggio.
In questo articolo illustriamo le diverse modalità di calcolo ed erogazione del bonus previste.

indennità lavoratori autonomi coronavirusDal DL Cura Italia le indennità per i lavoratori autonomi

Il D.L. 17.03.2020, n. 18 (“Cura Italia”), convertito dalla legge 24.04.2020, n. 27, ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività risentono dell’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19.

In particolare, si tratta di indennità rivolte – a valere per il mese di marzo 2020 – a:

  • liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi;
     
  • i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria;
     
  • i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
     
  • lavoratori agricoli;
     
  • lavoratori dello spettacolo.

Misura e periodi di competenza delle indennità, che vengono confermate per i mesi successivi a marzo 2020, sono variati, come si dirà qui avanti, all’art. 84 del decreto “Rilancio” (D.L. 19.05.2020, n. 34).

 

Indennità lavoratori autonomi: aspetti generali

Le indennità previste avevano, per il mese di marzo, un ammontare pari a 600 euro.

Tali indennità non sono soggette ad imposizione fiscale, non sono cumulabili tra esse e non vengono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza (D.L. 28.01.2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28.03.2019).

Queste indennità sono invece compatibili e cumulabili con:

  • le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali;
     
  • i premi e i sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
     
  • i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
     
  • le prestazioni di lavoro occasionale (art. 54 bis D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21.06.2017, n. 96), nel limite dei compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

 

Liberi professionisti

In particolare, all’indennità prevista a beneficio dei liberi professionisti e dei collaboratori coordinati e continuativi potevano accedere (art. 27, D.L. n. 18/2020):

  • i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23.02.2020, iscritti alla gestione separata;
     
  • i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata.

All’indennità prevista invece per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (art. 28, D.L. n. 18/2020) possono invece accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni previdenziali:

  • artigiani;
  • commercianti;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

I requisiti soggettivi e oggettivi per la fruizione delle indennità per marzo vanno tenuti presente anche per le indennità riconosciute, con il successivo D.L. “Rilancio”, per aprile e maggio.

 

Altre categorie

Il D.L. n. 18/2020 ha introdotto anche ulteriori specifiche indennità rivolte ai lavoratori:

  • stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29): l’accesso è in questo caso possibile a tali lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 17.03.2020;
     
  • agricoli (art. 30), se possono far valere nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non titolari di pensione;
     
  • dello spettacolo (art. 38), iscritti al fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro.

 

Funzionamento dell’indennità per lavoratori autonomi

Per poter ottenere l’indennità, i liberi professionisti e i collaboratori coordinati e continuativi non dovevano essere titolari di pensione, né avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda.

L’indennità per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

 

Gestioni speciali AGO

L’art. 28 del D.L. n. 18/2020 disciplina un’indennità pure destinata ai lavoratori autonomi, ma a quelli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (assicurazione generale obbligatoria). Si tratta quindi di lavoratori autonomi non iscritti a casse “private”.

Secondo quanto osserva l’INPS con circolare 30.03.2020, n. 49 (paragrafo 2), si tratta dei lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, che comprendono anche le figure degli imprenditori agricoli professionali (iscritti alla gestione autonoma agricola), nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli (iscritti nelle rispettive gestioni autonome).

La prestazione è riconosciuta alle suddette categorie di lavoratori, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 08.08.1995, n. 335.

Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’ENASARCO.

Sempre l’INPS precisa che per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

Precisazioni sulle indennità per lavoratori autonomi

Come si è detto, le indennità riconosciute alle varie categorie professionali in forza del D.L. n. 18/2020 non concorrono alla formazione del reddito fiscale imponibile.

In considerazione dei massimali previsti, l’INPS monitora il rispetto dei limiti di spesa previsti e comunica i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al MEF.

Se emergono scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ad un limite di spesa, non vengono adottati altri provvedimenti concessori (relativamente alle indennità oggetto del limite superato).

Tra gli altri rilievi formulati, gli uffici studi parlamentari hanno evidenziato in corso di conversione del D.L. che sarebbe opportuno chiarire se le indennità debbano ritenersi escluse anche per i casi in cui il soggetto sia titolare di un trattamento pensionistico non “proprio”, ma in quanto “superstite”.

Si osserva che il reddito di cittadinanza – non cumulabile, si è detto, con le nuove erogazioni – è anch’esso esente dall’IRPEF in forza dell’art. 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973 (“I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche …”).

 

Norme attuative

Il D.M. 28.03.2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali disciplina operativamente le modalità di attribuzione dell’indennità, specificando (art. 1) che:

  • le indennità in rassegna valgono sul “fondo per il reddito di ultima istanza” di cui all’art. 44 del decreto “Cura Italia”;
     
  • la quota parte del limite di spesa destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle casse di diritto privato di previdenza obbligatoria è individuata in 200 milioni di euro per il 2020;
     
  • il sostegno al reddito – indicato nella misura di 600 euro per il mese di marzo 2020 – è riconosciuto: – ai lavoratori che abbiamo percepito nel 2018 un reddito complessivo non superiore a 000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; – ai lavoratori che abbiano percepito nel 2018 un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la propria attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il reddito complessivo si intende al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca.

Il D.M. ribadisce (art. 1 comma 3) che l’indennità non ha rilevanza reddituale e non si cumula con altri benefici disposti dal D.L. n. 18/2020, né con il reddito di cittadinanza.

 

Definizioni

Secondo l’art. 2 del D.M. si intende:

  • per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23.02 e il 31.03.2020;
     
  • per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Il reddito è a tale fine individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

 

Adempimenti

Secondo l’art. 3 del decreto attuativo:

  • le domande per l’ottenimento dell’indennità potevano essere presentate dai professionisti e dai lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 ai propri enti di previdenza, che ne verificavano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato;
     
  • l’indennità doveva essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria;
     
  • l’istanza doveva contenere un’autodichiarazione del lavoratore (rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), contenente alcune informazioni (vedere qui avanti);
     
  • all’istanza andava allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’indennità.

Queste le informazioni da fornire nell’autodichiarazione di:

  • essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
     
  • non essere già percettore di altre indennità previste dal D.L., né di reddito di cittadinanza;
     
  • non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
     
  • aver percepito nel 2018 un reddito non superiore agli importi sopra indicati;
     
  • aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23.02 e il 31.03.2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.M. (attività limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).

 

Ulteriori indicazioni

Per poter consentire la tempestiva erogazione dell’indennità, erano considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 3 (cioè delle informazioni da autodichiarare e della copia del documento di identità e del codice fiscale), o presentate dopo il 30.04.2020.

La verifica dei requisiti andava fatta dagli enti di previdenza obbligatoria, che provvedevano (e provvedono, per i mesi di aprile e maggio) anche all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

Le informazioni raccolte dagli enti di previdenza sono quindi trasmesse all’Agenzia delle Entrate e all’INPS ai fini dei controlli da effettuare.

 

Intermediari

L’INPS ha comunicato al CNDCEC che, mancando un apposito decreto ministeriale che lo preveda, i commercialisti e i consulenti del lavoro non possono curare e gestire l’invio delle richieste relative alle indennità qui esaminate (le quali dovranno pertanto essere trasmesse esclusivamente dai patronati).

 

Conversione

Contrariamente a quanto anticipato dai vari organi di informazione, la conversione in legge del D.L. n. 18/2020 non ha comportato modifiche sostanziali rispetto a quanto già previsto.

In particolare, secondo un emendamento proposto, la disposizione avrebbe dovuto essere integrata al fine di riconoscere l’indennità ai professionisti iscritti “in via esclusiva” agli enti di previdenza privata “e non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia”.

La prospettata modifica normativa, tuttavia, avrebbe creato difficoltà di coordinamento tra le varie disposizioni del testo normativo.

Il senso della richiesta di iscrizione “in via esclusiva” alla cassa previdenziale privata di riferimento risiedeva nelle situazioni ricorrenti in cui il lavoratore autonomo risulta tuttora iscritto alla separata INPS per effetto di rapporti instaurati nel passato.

La contribuzione a tale gestione non richiede il versamento di un minimo annuale, dato che l’obbligo contributivo si verifica solo a fronte di un rapporto rilevante (a esempio di collaborazione coordinata e continuativa).

 

Indennità per lavoratori autonomi nel Decreto “Rilancio”

Il decreto “Rilancio”, emanato e pubblicato in GU a emergenza sanitaria in via di progressivo spegnimento, ma di fronte al perdurare di una grave emergenza economica, prevede, all’art. 84, che per i:

  • liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
     
  • liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito “comprovate perdite” (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
     
  • lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
     
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
     
  • e lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di 600 euro) viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.

Per maggio 2020, è altresì riconosciuta un’indennità di 1000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 01.01.2019 – 17.03.2020.

Un’indennità di 500 euro è inoltre prevista per il mese di aprile a beneficio dei lavoratori del settore agricolo che siano già stati beneficiari dell’indennità di 600 euro a marzo.

Inoltre è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro (se non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non titolari di pensione).

 

A cura di Fabio Carrirolo

Giovedì 21 maggio 2020