Il Garante per la protezione dei dati personali fornisce alcune indicazioni in merito al trattamento dei dati sanitari dei dipendenti da parte dei datori di lavoro, specificando quando e se possono essere divulgati i nominativi dei soggetti contagiati, oppure come deve comportarsi il datore in caso di test sierologici per i lavoratori.
In sostanza, con le FAQ in oggetto, il Garante Privacy fornisce un importante strumento per tutelare la privacy dei dipendenti mentre si cerca di tutelare con ogni mezzo la salute dei lavoratori.
Covid 19 e privacy dei dipendenti: premessa
Con l’emergenza da Covid 19 sono sorte nuove problematiche anche in ordine alle indagini sulla salute dei lavoratori. In particolar modo, parlando di condizioni di salute dei lavoratori, si entra in un campo molto particolare che concerne non solo il divieto di indagini sulla salute dei dipendenti ma anche la necessità di tutela della privacy dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Su tale tema si è espresso anche il Garante per la protezione dei dati personali, con la pubblicazione di apposite FAQ che permettono di meglio comprendere come ed entro quali limiti è possibile effettuare il trattamento dei dati personali concernenti la salute dei lavoratori in relazione al rischio di contagio da Covid-19.
Rilevamento della temperatura corporea del personale dipendente, di utenti, fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della sede di lavoro
Gli interventi normativi che si sono susseguiti nel corso del tempo dell’emergenza epidemiologica nella sua fase più critica, hanno permesso di individuare misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza attraverso le quali i datori di lavoro le cui attività non sono state sospese, hanno potuto rilevare la temperatura corporea del personale dipendente per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali, proprio per una questione di contrasto e diffusione del virus.
Allo stato attuale il Garante per la protezione dei dati personali specifica che la rilevazione della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4, par. 1, 2, del Regolamento (UE) 2016/679, per cui non è