Contratti a termine acausali e Decreto Rilancio: non oltre il 30 agosto 2020

Il Ministero del Lavoro interviene sul tema, affrontato dal Decreto Rilancio, dei contratti a termine, consentendone rinnovo e proroga, ma solo su quelli in essere alla data del 23/02/2020.
Molti i dubbi a riguardo, anche con riferimento alla scadenza…A cura di Nello D’Angelo.

Contratti a termine acausaliContratti a termine acausali: interpretazione del Ministero del Lavoro

Sulle slide esplicative diffuse dal Ministero del Lavoro, risulta affrontata, seppur in forma sintetica, anche la previsione contenuta nell’art. 93 del D.L. 34/2020 che modificando gli artt. 19 e 21 del Dlgs 81/15, consente il rinnovo e la proroga dei contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle causali prescritte dal Decreto Dignità, fino al 30 agosto 2020.

L’interpretazione fornita da parte del Ministero (se così, può essere intesa quella contenuta in una mera slide[?]), peraltro, è alquanto restrittiva perché, oltre a precisare che la proroga e/o il rinnovo dei contratti a termine acausali non potrebbe eccedere la data del 30 agosto 2020, ne limiterebbe il riferimento ai soli contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020, escludendo (implicitamente) sia quelli scaduti prima del 23 febbraio [?], sia quelli stipulati per la prima volta dopo tale data.

I dubbi rimangono, comunque, sul concetto di scadenza, ma secondo una parte della stampa specializzata, il Ministero risolve (rectius risolverebbe) un importante dubbio interpretativo, legato alla portata temporale delle nuove regole che dovrebbe, giustappunto, essere limitata dalla data del 30 agosto.

Se così fosse, la portata della norma sarebbe pressoché inutile perché risulterebbe limitata a pochissimi casi residuali in termini pratici [!]

Ed, infatti, se fosse corretta l’interpretazione del Ministero, la portata dell’art. 93 del D.L. 34/20 potrebbe riferirsi solo ai contratti a termine stipulati originariamente almeno fino alla data del 23 febbraio 2020, mai precedentemente prorogati o rinnovati [?] – ciò perché già una sola proroga prima di detta data li escluderebbe fra quelli cd.  “in essere alla data del 23 febbraio 2020” …

Quindi, l’art. 93 del Decreto Rilancio potrebbe riferirsi solo a casi del tutto eccezionali (quasi di scuola) in cui magari le proroghe iniziate, solo successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fossero già state formalizzate per più di 4 volte, o di contratti a termine il cui periodo complessivo supererebbe, con un rinnovo o una proroga, i 12 mesi.

Ed in detti casi il rinnovo o la proroga non potrebbe andare, per giunta, oltre la scadenza del 30 agosto 2020 secondo il Ministero!

 

NdR: Puoi approfondire il tema dei contratti a termine nei seguenti articoli…

Legge di Bilancio 2021: proroga e rinnovo del contratto a termine al 31 marzo 2021

Contratti a termine ed esclusioni dal contributo addizionale

 

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A cura di Nello D’Angelo

Sabato 30 maggio 2020