In questo articolo esaminiamo le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici che sono delle associazioni e quindi, ai sensi dell’art. 73 del TUIR, enti non commerciali dal punto di vista fiscale.
Quali sono le implicazioni a seconda che si abbia a che fare con soggetti passivi IRPEF o IRES?
Agevolazioni fiscali per erogazioni liberali a partiti e movimenti politici
Le caratteristiche civilistiche e contabili dei partiti e movimenti politici
In questo articolo esaminiamo la le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici che sono delle associazioni e quindi, ai sensi dell’art. 73, 1° comma, lettera c) del TUIR, enti non commerciali dal punto di vista fiscale.
Specificamente, i partiti politici sono quelle associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, come afferma l’art. 49 della Costituzione.
Norme per garantire metodo democratico e trasparenza dei partiti politici
Per la prima volta dall’entrata in vigore di quest’ultima, il Decreto-Legge n° 149 del 2013, convertito in Legge n° 13 del 2014, in seguito modificato dalla Legge n° 3 del 2019 (commi da 11 a 28 dell’art. 1°) e dal Decreto-Legge n° 34 del 2019 (art. 43), ha dettato delle norme per garantire il rispetto del metodo democratico e della trasparenza, anche economica e finanziaria, nella vita dei partiti politici e precisamente:
- l’obbligo di costituirsi per atto pubblico e di dotarsi di uno statuto che, nel rispetto della Costituzione e dell’ordinamento dell’Unione Europea, deve contenere, oltre al simbolo grafico dell’ente, all’indicazione della sede legale e del soggetto che ne ha la rappresentanza legale, una serie di norme finalizzate a garantire la democrazia interna e la trasparenza dell’organizzazione, con particolare riferimento alla gestione economico – finanziaria di essa. In particolare, devono essere presenti clausole sulla cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali, sulle modalità di elezione degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo del partito, sulle modalità di partecipazione degli iscritti, sulla presenza delle minoranze almeno negli organi collegiali non esecutivi, sui procedimenti disciplinari, sulle modalità di selezione delle candidature alle elezioni politiche, anche europee, ed amministrative (art. 3);
- l’istituzione di una Commissione parlamentare di garanzia della trasparenza e della democraticità degli statuti che tiene un Registro (consultabile su Internet) nel quale il partito (ma non il movimento, che la legge non cita) politico si deve iscrivere