Acquisizioni di start up e agevolazioni fiscali

Segnaliamo un parere dell’Agenzia delle Entrate relativo al tema dell’acquisizione di start up e relative agevolazioni fiscali.
Dubbi interpretativi ante e post legge di Bilancio 2019.

acquisizioni start up e agevolazioni fiscaliAcquisizioni di start up e agevolazioni fiscali: il parere dell’Agenzia Entrate

In tema di acquisizioni di start up e agevolazioni fiscali si segnala un parere dato dall’Agenzia delle Entrate ad un quesito di carattere interpretativo chiesto alla stessa.

La società ALFA S.R.L. a socio unico premetteva di essere un soggetto IRES non startup innovativa e che intendeva acquisire nel 2019 l’intero capitale sociale di una startup innovativa, mantenendo detto investimento per oltre 3 anni.

In relazione al suddetto investimento, la società intendeva usufruire delle agevolazioni fiscali per le start up innovative di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), nella misura prevista dal comma 218 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. legge di bilancio 2019).

 

Le previsioni della Legge di Bilancio 2019

La società faceva presente, infatti, che la citata legge n. 145 del 2018 ha previsto che, per l’anno 2019, gli incentivi fiscali per i soggetti che investono nel capitale delle start up innovative possano arrivare fino al 50% dell’investimento, nei soli casi però di acquisizione dell’intero capitale sociale delle start up innovative e a condizione che lo stesso sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni (cfr. articolo 1, comma 218).

Il dubbio interpretativo derivava dalla circostanza che, prima della modifica introdotta dalla legge n. 145 del 2018, l’agevolazione all’investimento spettava solo in caso di aumento del capitale sociale, mentre l’attuale formulazione della citata disposizione, facendo riferimento ai casi di “acquisizione dell’intero capitale sociale”, pare aver introdotto un’ulteriore modalità di investimento, rilevante ai fini della disciplina agevolativa in questione, ossia l’acquisto delle quote direttamente dai soci.

Detta società chiedeva, quindi, di conoscere se – attraverso la descritta modalità di acquisizione del capitale sociale della start up innovativa – potesse usufruire del maggior credito d’imposta previsto dall’articolo 29 nella misura di cui al comma 218 della legge n. 145 del 2018.

L’istante riteneva, infatti, che il riferimento normativo “nei casi di acquisizione dell’intero capitale” della start up innovativa andasse inteso come “nel caso di acquisto delle partecipazioni dai soci in modo da raggiungere il 100 per cento del capitale sociale”.

L’Agenzia delle Entrate, al fine di dare risposta al quesito sottopostale, richiama innanzitutto il decreto-legge n. 179/12 (più volte modificato) il quale, come noto, ha introdotto un quadro organico di disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative.

L’articolo 29 del suddetto decreto, al fine di incentivare gli investimenti in start up innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative.

Gli incentivi fiscali in questione sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES). Le modalità di attuazione del citato articolo 29 sono attualmente stabilite dal decreto attuativo del 7 maggio 2019.

L’Agenzia ha evidenziato che l’articolo 1, comma 218, della legge di bilancio 2019, per il solo anno 2019, incrementa dal 30% al 40% l’aliquota delle agevolazioni previste dall’articolo 29 per i soggetti IRPEF e IRES che investono in start up innovative e prevede altresì che:

Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni”.

Tuttavia, ha rilevato che, ai sensi del comma 220 dell’articolo 1 della citata legge di bilancio 2019, l’efficacia delle modifiche ivi introdotte è condizionata, secondo le procedure previste dall’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), all’autorizzazione della Commissione europea.

Al riguardo, comunque, non essendo allo stato attuale intervenuta l’autorizzazione della Commissione europea, non sussistono le condizioni per poter dare applicazione alle disposizioni in esame.

Si aggiunga, infine, che alle persone fisiche che investono o hanno investito in startup innovative nell’anno 2020 è riconosciuta una detrazione a fini IRPEF (ovvero calcolata sul reddito) pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 di euro.

Se invece è una società (persona giuridica) ad investire in una startup innovativa, anche questa gode di una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% per un importo di investimento massimo pari a 1.800.000 di euro.

 

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A cura Andrea Ziletti

Sabato 16 maggio 2020