Accordo di conciliazione a distanza per il periodo emergenziale da Covid-19: è posssibile?

di Isabella Buscema

Pubblicato il 12 maggio 2020

Le modalità di gestione a distanza possono essere adattate a qualsiasi procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa con il contribuente? Sussiste, in particolare, la possibilità di sottoscrivere a distanza un accordo di conciliazione fuori udienza?
Quali sono le modalità per il deposito dell’accordo in giudizio?
Sono esclusi dalla sospensione i termini per il pagamento anche rateale delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale?

accordo di conciliazione a distanzaAccordo di conciliazione fuori udienza e in udienza 

A norma, rispettivamente, degli articoli 48, comma 4, e 48-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la conciliazione fuori udienza “si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo”, mentre la conciliazione in udienza “si perfeziona con la redazione del processo verbale” da parte del segretario della commissione tributaria competente (circolare Agenzia Entrate n. 38/E del 2015, paragrafi 1.11.2 e 1.11.3).

A differenza dell'accertamento con adesione, che si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto o della prima rata, la conciliazione giudiziale si perfeziona al momento della sottoscrizione dell'accordo (nel caso di conciliazione fuori udienza) ossia con la redazione del processo verbale (nel caso di conciliazione in udienza).

La conciliazione “fuori udienza”[1] si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute, con i termini e le modalità di pagamento (oppure sono indicati gli elementi relativi alla conciliazione “catastale”).[2]

La conciliazione è giuridicamente efficace anche se il contribuente non versi, in tutto o in parte, spontaneamente quanto concordato.

L’intervenuto accordo ha efficacia novativa del precedente rapporto, con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall’accordo stesso o all’affidamento delle somme intimate all’Agente della riscossione e all’applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l’omesso versamento[3]

L’accordo conciliativo raggiunto “in udienza” [4]deve risultare da apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute ed i termini e le modalità di pagamento.

L’accordo in questo caso viene formalizzato all’interno del processo verbale redatto dal segretario della commissione.[5]

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale ed anche in questa ipotesi ha efficacia novativa[6], con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente determina unicamente l’iscrizione a ruolo del credito derivante dall’accordo stesso e l’applicazione delle sanzioni per l’omesso versamento delle somme dovute in base alla conciliazione.

L’accordo previsto in caso di conciliazione “fuori udienza” [7]ovvero il processo verbale nel caso di conciliazione “in udienza”, costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore.

Il versamento delle intere somme dovute o, in caso di versamento rateale, della prima rata, va effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, per la conciliazione “fuori udienza”, o di redazione del processo verbale, per la conciliazione “in udienza”.[8]

Dagli importi dovuti a titolo di conciliazione vanno computate in diminuzione le eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria.

Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano le disposizioni previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8, del D.Lgs. n. 218/1997.

Pertanto, è ammesso