Il sostegno alla liquidità e le garanzie di cui al D.L. 8/4/2020 n. 23

In relazione alle garanzie concesse dal decreto liquidità diamo seguito all’approfondimento di ieri, rispondendo ad una specifica richiesta di chiarimento

 

L’articolo pubblicato ieri su CommercialistaTelematico, curato dal Dott. Vincenzo Piazzese e intitolato Misure urgenti per accesso al credito e sostegno alla liquidità previste dal Decreto liquidità, ha esposto con dovizia di particolari le novità introdotte dal recente D.L. 8/4/2020 n. 23.

Un cortese lettore ha scritto alla redazione:

Prontamente avete scritto un bell’articolo sulle misure di sostegno per la liquidità con garanzia del Fondo.

E’ scritto molto bene…come al solito.

In tutto il passaggio della norma mi rimane un dubbio in merito a:

il finanziamento erogato dalla banca e coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere:
– costi del personale;
– investimenti;
– l’entità del capitale circolante.

Sul costo del personale, il senso viene spiegato subito dopo…..per le altre due voci, non mi è chiaro:

1) devono essere destinante una alternativa all’altra?

2) se per entrambe fosse possibile fare qualche esempio.

In collaborazione con l’autore, che ringraziamo, abbiamo pensato di dare seguito all’approfondimento di ieri, rispondendo ai dubbi avanzati che potrebbero peraltro essere di interesse per tanti altri lettori della rivista.

***

In relazione ai quesiti sottoposti dal collega si precisa quanto segue:

 

Domanda n. 1:

Se la destinazione dell’investimento deve ritenersi alternativa tra il sostenimento del costo del personale, gli investimenti ed il capitale circolante.

Risposta: la norma non fornisce indicazioni al riguardo limitandosi ad elencare le ipotesi generiche di fabbisogno cui le somme finanziate devono essere destinate.
Tuttavia è da ritenere che l’ammontare complessivo del finanziamento può essere finalizzato alla copertura di un mix di fabbisogni di liquidità che l’impresa beneficiaria può manifestare. Così ad esempio, di fronte ad un fabbisogno complessivo di 100, lo stesso potrebbe essere destinato per 40 alla copertura di investimenti in immobilizzazioni, 30 alla copertura di costi del personale ed il residuo 30 al capitale circolante.

Comunque, la vera partita si giocherà sulle modalità di istruttoria che le banche dovranno mettere in piedi.

Infatti, la norma indica le procedure (semplificata e non) solo per la richiesta e l’ottenimento della garanzia “Sace Spa” ma tace sulla parte relativa alla valutazione del merito creditizio che comunque le istituzioni finanziarie dovranno effettuare. Sul punto tace pure la Cricolare Abi che, limitandosi a riassumere i punti qualificanti del decreto, non indica alle banche associate alcuna raccomandazione per lo “snellimento” delle procedure di valutazione del merito creditizio.

Solo nell’art. 13 del Decreto liquidità, comma 1, lett. g), è espressamente indicato che la “garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte iX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità ….” e, poco dopo che “….in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione”.

Da ciò si desume che per l’accesso al Fondo centrale di Garanzia, l’iter istruttorio sarà valutato solo sulla base dei dati economico-finanziari e non anche sugli altri parametri di valutazione del rischio complessivo di insolvenza come i dati andamentali, gli atti pregiudizievoli, etc. e che, per le garanzie che saranno erogate da Sace Spa, tutto è da inventare.

 

Domanda n. 2:

Se è possibile fare qualche esempio.

Risposta: si può ipotizzare il caso di un’impresa che rientri nel cluster di quelle con dipendenti inf. A 5000 unità e fatturato entro 1,5 mld e che abbia necessità di fondi per avviare un investimento (macchinari, impianti, attrezzature, etc.) per € 1.000, per costi del personale (sostenuti e da sostenere per un certo arco temporale successivo fino all’entrata a regime conseguente alla rimozione dei vincoli covid-19) per € 2.500 ed, infine, abbia necessità di coprire debiti verso fornitori pregressi e successivi per € 1.500.

Il fabbisogno finanziario sarà quindi pari a complessivi € 5.000. Il piano finanziario potrebbe essere articolato come segue:

Fabbisogno

 

Investimenti fissi

1.000

Costo del personale

2.500

Debiti vs/fornitori

1.500

 

Totale

5.000

     

Si supponga che l’istruttoria bancaria sia andata bene e che la banca sia disponibile ad erogare l’importo massimo di € 4.000,00. Occorre adesso verificare per quale ammontare tale cifra potrà essere assistita da Garanzia.

In questo caso occorre disporre dei dati del fatturato e del costo del personale del 2019.

In particolare si potrebbe avere la seguente situazione:

 

     

Valori

Coefficiente

Parametro garanzia

Fatturato realizzato nel 2019

10.000

25%

2.500

Costo dipendenti 2019

3.500

2

7.000

In questo caso l’importo della garanzia non può superare € 7.000 (art. 1, lett. c), decreto liquidità). Siccome la banca è disposta ad erogare € 4.000 la garanzia concessa sarà pari al 90% di questo ultimo importo, ossia € 3.600,00. La restante parte, fino al raggiungimento dell’importo di € 4.000,00, dovrà essere garantita con gli strumenti ordinari.

Il costo della garanzia concessa sarà pari: allo 0,25% per il primo anno (€ 9,00), allo 0,5% per il secondo e terzo anno (€ 18 + € 18), all’1% per il quarto, quindi e sesto anno ( € 36 + € 36 + € 36). Totale costo della garanzia per i 6 anni previsti = € 153.

Naturalmente si omettono i costi relativi all’operazione finanziaria in sè (interessi, commissioni bancari, etc.)

10 aprile 2020

 

Vincenzo Piazzese