La sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze, i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato e il procedimento finalizzato all’adozione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo non sono interessati dal rinvio delle udienze fissate nel periodo tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020?
Se sussiste il rischio di recare pregiudizio alle parti in causa, le trattazioni cautelari nel processo tributario devono essere celebrate?
Rinvio udienze e termini processuali ex DL Cura Italia e nel DL Liquidità
Con l’articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il termine processuale del 15 aprile 2020, di cui all’articolo 83 del dl n. 18 del 17 marzo 2020, è stato prorogato all’11 maggio 2020.
Infatti, il perdurare delle limitazioni imposte per far fronte all’emergenza epidemiologica in atto ha imposto lo spostamento del termine fissato al 15 aprile dall’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
L’36 del D.L. n. 23 prolunga alla data dell’11 maggio 2020, la precedente sospensione fissata al 15 aprile per effetto di quanto contenuto nell’articolo 83 del dl n. 18 (circolare n. 10 del 16 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate).
Rinvio delle udienze fissate nel periodo tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020
Ciò premesso, va chiarito, alla luce della circolare n. 10 del 16 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate), che il generalizzato rinvio delle udienze fissate nel periodo tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 disposto dal comma 1 dell’articolo 83 citato presenta alcune eccezioni, elencate al comma 3, tra le quali sono compresi i «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti».
I citati articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile disciplinano i procedimenti di sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione, che possono interessare anche il processo tributario.
Disposizioni specifiche relative al procedimento di sospensione dell’esecutività delle sentenze sono contenute negli articoli 52 e 62-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, relativi rispettivamente ai procedimenti cautelari di sospensione della sentenza di primo grado e della sentenza d’appello.
Costituiscono ulteriore eccezione alla disciplina sul rinvio d’ufficio delle udienze fissate nel periodo tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato, di cui agli articoli 47, 52, comma 2, ultimo periodo e 62-bis, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto rientranti tra «i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti».
Per le medesime ragioni, si ritengono esclusi dal predetto rinvio d’ufficio anche i procedimenti cautelari di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, inerente alla sospensione dell’esecuzione nei giudizi innanzi alla Commissione tributaria regionale aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori, quali gli atti di contestazione o di irrogazione della sanzione emessi a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Altra fattispecie interessata dall’eccezione di cui all’articolo 83, comma 3, lettera a) è rappresentata, infine, dal procedimento finalizzato all’adozione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Sospensione dei termini
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