In caso di momentanea crisi di liquidità e in attesa di ricevere concreti aiuti dalle Istituzioni, esiste uno strumento, il ravvedimento operoso, che potrebbe permettere alle aziende di mantenere la liquidità nelle casse sociali in periodo di emergenza finanziaria.
Vediamo come il ravvedimento operoso può essere utilizzato per sospendere il pagamento delle imposte senza dover accedere al canale dei finanziamenti bancari.
In tutti i casi in cui non è possibile sospendere il pagamento delle imposte grazie alle proroghe legislative, si può posticipare il relativo versamento tramite ravvedimento operoso, con la liquidazione delle sanzioni (che generalmente variano dal 15% al 30% dell’importo non versato) in misura ridotta (dallo 0,1% al 5% a seconda dei termini entro i quali i versamenti vengono effettuati) ed interessi pari a quello legale (per il 2020 è pari allo 0,05%).
Prima, però, di procedere con la trattazione dell’istituto del ravvedimento operoso, si ritiene opportuno soffermarsi sulla sospensione dei pagamenti delle imposte così come previsto dai recenti decreti emessi per fare fronte all’emergenza sanitaria causata da COVID- 19
Ravvedimento operoso e liquidità aziendale: la sospensione dei pagamenti delle imposte
La sospensione dei pagamenti per soggetti siti in determinate zone
Prima che l’emergenza fosse dichiarata per tutto il territorio dello Stato, sono state previste alcune sospensioni dei pagamenti per i soggetti residenti in determinati comuni (numerosi della regione Lombardia e Vò della regione Veneto).
In particolare, da quanto si evince dall’art. 62, comma 5, del DL del 17 marzo 2020, n. 18, i versamenti sospesi (generalmente l’IVA e le ritenute sui redditi di lavoro dipendente con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020) dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Stesso termine, invece, è stato previsto per l’IVA da versare a marzo dai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere se il volume dei ricavi o compensi percepiti nel 2019 è superiore o meno a 2 milioni di euro (art. 62, comma 3, del DL 18/2020).
Per questi soggetti, la sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, purchè abbiano subito rispettivamente una di