Neo pensionati: bonus 600 euro con dubbi

Si analizzano alcuni aspetti del Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità che, per come è scritta la norma, lasciano spazio a dubbi interpretativi…

Neo pensionati bonus 600 euro con dubbiNeo pensionati e bonus 600 euro ex D.L. Cura Italia

Alcuni neo pensionati si trovano ad affrontare il dubbio circa la spettanza del bonus di 600 euro introdotto dagli articoli 27 e 28, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

L’articolo 27 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (bonus per lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi) richiede la sussistenza di requisiti diversi da quelli previsti dall’articolo 28 (bonus per gli imprenditori).

Si prenda il caso di un collaboratore (co.co.co.) che risulta essere titolare:

  • di un rapporto di co.co.co. alla data del 23 febbraio 2020;
  • di un trattamento pensionistico alla data dell’ 1 marzo 2020.

La norma (art. 27, comma 1, D.L. 18/2020) così dispone:

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro“.

È evidente che la data del 23 febbraio serve per verificare il requisito della titolarità di un contratto di co.co.co., ma non anche della inesistenza di un trattamento di pensione e dell’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Solo l’Inps, con la circolare 30 marzo 2020, n. 49 – spingendosi oltre il dettato normativo – afferma quanto segue:

 

“Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 27, comma 1, prevede una indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data.

In particolare, l’indennità di cui al richiamato articolo 27, comma 1, è rivolta ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, …….

La predetta indennità di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 è altresì riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I collaboratori coordinati e continuativi destinatari della disposizione in argomento devono, quindi, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro.

Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare“.

 

Ora, è evidente che l’inciso “alla data di presentazione della domanda” (requisito non presente nel dettato normativo) si riferisce solo al requisito della mancata iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie; mentre nulla è detto del momento in cui verificare il requisito della mancata titolarità di trattamento pensionistico diretto.

 

Neo pensionati: quali i  dubbi per la fruizione del bonus 600 euro

Quindi, nel nostro esempio, il soggetto resta nel dubbio, ossia se può fruire del bonus 600 euro, giacché il 23 febbraio 2020 era titolare di un rapporto di co.co.co., alla data di presentazione della domanda (es. nel corso del mese di aprile) non è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, ma è titolare di un trattamento pensionistico già dall’1 marzo 2020 (data che è successiva alla data del 23 febbraio 2020 e precedente a quella di presentazione della domanda).

La questione non è risolta né normativamente né dalla prassi.

La logica ci direbbe che, trattandosi di una indennità “per il mese di marzo 2020“, la condizione di non essere titolare di altro trattamento di pensione debba essere verificato nello stesso mese (ma, in realtà, lo stesso potrebbe dirsi per il requisito dell’iscrizione ad altra previdenza obbligatoria).

La norma neppure non fissa un termine entro il quale inviare le domande del bonus, per cui la domanda potrebbe essere presentata anche in futuro, ma non certo senza limiti temporali (tra l’altro, mentre la norma afferma che i fondi stanziati non potranno essere rifinanziati, il ministero ha assicurato – per scongiurare un click day – che tutti i richiedenti avranno quanto spetta).

Insomma, manca una risposta certa, per cui sarebbe opportuno che il legislatore – nello scrivere le norme – presti estrema attenzione a tutti gli aspetti, in modo da evitare dubbi e il nascere di inutili contenziosi.

Un altro esempio dell’importanza di porre attenzione a come scrivere le norme si può vedere dal recente D.M. interministeriale 28 marzo 2020 che ha dato attuazione al bonus di 600 euro in favore dei professionisti con cassa di previdenza obbligatoria.

Tra i requisiti richiesti per beneficiare dell’indennità vi è quello reddituale (reddito anno 2018).

Le soglie previste sono (articolo 1, comma 2):

  1. non superiore a 35.000 euro”; 
  2. compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro”.

L’imprecisione è anche qui evidente: il professionista che ha avuto un reddito di 35.000 euro ricade in entrambe le casistiche.

 

I dubbi del Decreto liquidità

Anche nel più recente Decreto Liquidità (Dl 8 aprile 2020, n. 23) alcuni passaggi risultano poco chiari.

Ci limitiamo all’esame dell’articolo 18 sulla proroga dei versamenti.

Al comma 1 si legge che il rinvio del pagamento al mese di giugno è ammesso se gli operatori economici (imprese e lavoratori autonomi) attestano di aver subìto una riduzione di fatturato del 33% (o del 50% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 50 milioni di euro) nel mese di marzo 2020 (rispetto al mese di marzo 2019) e nel mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019).

In tale situazione le scadenze di aprile e di maggio sono rinviate a giugno.

Letteralmente la norma richiede che vi sia una contrazione di fatturato sia per il mese di marzo che per quello di aprile 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del precedente anno.

Che succede, quindi, se una impresa ha una riduzione di fatturato nel mese di marzo ma non nel mese di aprile?

Stando alla lettera della norma – che usando la congiunzione “e” tra il requisito di marzo e quello aprile dovrebbe essere inteso che occorre il rispetto di entrambe le condizioni – non potrebbe fruire della proroga.

Nelle slide diffuse dall’Agenzia delle Entrate, in luogo della congiunzione “e” si usa “e/o”, ancorché la norma non lo dica.

Invero, la norma avrebbe voluto – a nostro avviso – consentire la proroga a giugno delle scadenze:

  • di aprile 2020 qualora si possa attestare una riduzione di fatturato del 33% / 50% relativamente al mese di marzo 2020 rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente;

e/o

  • di maggio 2020 qualora si possa attestare una riduzione di fatturato del 33% / 50% relativamente al mese di marzo 2020 rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente.

Anche perché, se le condizioni fossero da leggere congiuntamente (riduzione di fatturato sia per marzo che per aprile) alla scadenza del prossimo 16 aprile gli operatori non sarebbero in grado di quantificare il dato del mese ancora in corso.

Ancor meno chiaro è il comma 8 che è necessario riportare testualmente:

Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell’articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

La frase “non gira”: manca qualche parola.

Solo la relazione illustrativa ci aiuta a capire cosa c’era nella testa e/o (sia consentito anche a noi l’uso di una doppia congiunzione, affatto chiarificatrice) nella mano che muoveva la penna del redattore della norma, ove si legge che il comma “prevede che, con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo (n.d.a.: riduzione del fatturato del 33% / 50%), la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria”.

Insomma, qualche svista c’è stata, magari per via di qualche…errore di sbaglio.

 

A cura di Michele Meroni e Claudio Sabbatini

Venerdì 10 aprile 2020